tratto da neopa.it - a cua di Luca Di Donna

QUI L’ARTICOLO

La recente deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo del Veneto (n. 180/2025/PAR) ha chiarito la portata delle deroghe ai limiti di spesa del personale per i comuni cosiddetti “virtuosi”.

Con l’inizio del 2025 ha infatti cessato efficacia l’art. 5 del decreto ministeriale 17 marzo 2020, che prevedeva per i comuni sotto la soglia di spesa un graduale incremento, su base annua, della spesa di personale registrata nel rendiconto 2018. Tuttavia, restano pienamente vigenti gli articoli 4 e 7 dello stesso decreto, i quali consentono di escludere dal computo dei limiti di spesa – fissati dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006 – la maggiore spesa effettivamente sostenuta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Questa possibilità risponde alla logica già espressa dal d.l. n. 34/2019, che ha inteso favorire l’inserimento stabile di personale negli enti finanziariamente sostenibili, così da accelerare gli investimenti pubblici in settori strategici quali la sicurezza idrogeologica, la manutenzione di scuole e strade, l’edilizia sanitaria e le infrastrutture. La finalità è quindi quella di contemperare l’esigenza di contenimento della spesa corrente, riconosciuta dalla Corte costituzionale come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, con quella di non penalizzare gli enti che, disponendo di margini di sostenibilità, possono procedere a nuove assunzioni senza compromettere l’equilibrio complessivo dei conti.

La Corte dei conti ha sottolineato che la neutralizzazione della spesa relativa a queste assunzioni non altera la natura cogente del parametro storico di riferimento (quello legato al 2008 o al triennio 2011-2013), ma rappresenta piuttosto un correttivo volto a premiare gli enti virtuosi. Ne consegue che le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, non concorrono al calcolo dei limiti di spesa, purché restino rispettati due presupposti fondamentali: da un lato, il mantenimento della spesa complessiva del personale entro il valore soglia stabilito per fascia demografica dalla Tabella 1 del d.m. 17 marzo 2020 (art. 4); dall’altro, la garanzia dell’equilibrio pluriennale di bilancio, che deve essere certificato dall’organo di revisione.

In definitiva, la disciplina vigente si muove lungo una linea di equilibrio: da una parte conserva i vincoli storici alla spesa del personale, dall’altra consente agli enti locali in condizioni di sostenibilità finanziaria di procedere a nuove assunzioni stabili senza che ciò comporti un aggravio rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

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