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Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Destinazione urbanistica – Verde pubblico attrezzato – Vincolo di natura espropriativa

La destinazione urbanistica di verde pubblico attrezzato impressa ad un terreno di proprietà privata costituisce un vincolo di natura espropriativa, consentendo la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica. (1).
In motivazione, la Sezione ha richiamato il proprio orientamento giurisprudenziale sulla distinzione tra previsioni urbanistiche conformative ed espropriative (C.g.a., sez. giur., 5 agosto 2024, n. 613; 21 aprile 2015, n. 344; 27 febbraio 2012, n. 212 e 25 gennaio 2011, n. 95), basato su una interpretazione evolutiva della giurisprudenza costituzionale (sentenza 20 maggio 1999, n. 179), anche alla luce della giurisprudenza della Corte Edu. La Sezione, in particolare, ha ribadito i seguenti principi: i) in base alle norme e ai principi dell’ordinamento nazionale ed europeo, la proprietà privata costituisce un diritto fondamentale dell’uomo, i cui contenuti si sostanziano nella utilizzazione a fini economici del bene; ii) per verificare la natura conformativa di un vincolo occorre, pertanto, guardare al tasso di deviazione dalla finalità ordinaria dell’area in questione rispetto alla sua vocazione naturale, che è quella di dare luogo ad un opus economicamente e commercialmente idoneo a procurare il massimo profitto al proprietario; iii) hanno natura conformativa i vincoli che impongono destinazioni di contenuto specifico realizzabili anche a iniziativa privata o mista, da valutare alla luce della destinazione dell’opera da realizzare e della sua idoneità a soddisfare, oltre che l’interesse pubblico, anche il diritto soggettivo di proprietà, dovendosi trattare di opere che non solo possono essere realizzate dal privato, ma che devono poter essere poste sul mercato, o determinarlo; iv) diversamente, sussiste un vincolo preordinato alla espropriazione laddove la destinazione dell’area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica, in quanto la stessa in nessun caso, può essere posta sul mercato per soddisfare una domanda differenziata (che non esiste); v) è rimesso all’interprete il compito di distinguere, volta per volta, tra i vincoli conformativi e i vincoli espropriativi, assumendo a costante parametro di riferimento il contenuto minimo essenziale del diritto dominicale.

(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., 5 agosto 2024, n. 613; 21 aprile 2015, n. 344; 27 febbraio 2012, n. 212 e 25 gennaio 2011, n. 95; T.a.r. per la Sicilia, sez. III, ord. 10 maggio 2023, n. 1524; sez. II, 16 luglio 2015, n. 1755; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 30 settembre 2024, n. 3197; sez. V, 25 marzo 2024, n. 1166; sez. I, 6 marzo 2023, n. 721. Si cfr., inoltre, Cass. civ., sez. I, ord. 8 novembre 2024, n. 28808, secondo cui «la destinazione a verde pubblico è di regola vincolo conformativo. Può rivelarsi, solo in via eccezionale, come vincolo preordinato all’esproprio […] al concorrere di tutti i seguenti presupposti: a) che si traduca in un’imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati al precipuo fine della precisa e puntuale localizzazione di un intervento edilizio che, per natura e scopo, sia d’esclusiva appropriazione e fruizione collettiva; b) che la relativa realizzazione risulti incompatibile con la proprietà privata e, perciò, presupponga ineluttabilmente, per il suo compimento, l’espropriazione del bene; c) che l’imposizione determini l’inedificabilità del bene colpito e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul suo godimento, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio (Cass. n. 10325/2016; Cass. n. 23572/2017)».
Difformi: Cons. Stato, sez. IV, 21 luglio 2025, n. 6408; sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2099, sez. IV, 18 dicembre 2024, n. 10176; sez. IV, 9 agosto 2024, n. 7077; sez. IV, 2 maggio 2023, n. 4404; sez. IV, 16 febbraio 2022, n. 1142, secondo cui «la destinazione a verde pubblico attrezzato non comporta l’imposizione di un vincolo espropriativo, bensì di un vincolo conformativo, funzionale all’interesse pubblico conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale»; C.g.a., sez. giur., 29 giugno 2022, n. 775; 9 marzo 2022, n. 298; T.A.R. per la Sicilia, sez. III, ord. 23 maggio 2024, n. 230; sez. II, 12 febbraio 2020, n. 332; T.A.R. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 7 novembre 2024, n. 3664; sez. IV, 2 ottobre 2023 n. 2817; sez. II, 16 febbraio 2023, n. 484; sez. II, 20 giugno 2020, n. 1299.

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