tratto da giustizia-amministrativa.it

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Condizioni dell’azione – Interesse ad agire – Vicinitas – Insufficienza – Pregiudizio – Necessità

Il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. (1).
In motivazione il Consiglio di Stato ha dunque precisato, in applicazione dei principi elaborati da Ad. plen. n. 22 del 2021 (già oggetto della News UM n. 94 del 23 dicembre 2021) ,che nel giudizio occorre specificare – con riferimento alla situazione concreta e fattuale -in quale misura e con quali modalità il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale. Il vaglio sulla vicinitas deve infatti essere strumentale a evitare che dietro l’azione giurisdizionale si celi una attività emulativa; e comunque il ricorrente ha l’onere di dimostrare l’effettività del pregiudizio derivante dalla realizzazione della costruzione di cui si controverte. Peraltro ha ritenuto che nella fattispecie il pregiudizio fosse in re ipsa, in considerazione del rilievo che i due fondi confinanti , dell’appellante e della controinteressata, avessero destinazioni profondamente diverse, venendo in rilievo un comparto produttivo, nel quale, a seguito del cambio di destinanzione d’uso di cui al titolo unico oggetto di impugnativa, veniva innestata una attività, rectius un servizio, di natura totalmente differente, come la casa del commiato. Peraltro ha osservato come l’appellante avesse fatto riferimento anche al decremento di valore della sua proprietà ed al peggioramento complessivo dei caratteri urbanistici dell’area che renderebbe estremamente difficoltose la futura vendita o la locazione del proprio immobile, stante l’incompatibilità dell’attività funeraria con gli usi ammessi dal Piano di lottizzazione.

 Edilizia e urbanistica – Case commiato – Normativa transitoria – Applicabilità

Laddove la normativa regionale –  nel prevedere che la  localizzazione delle “case di commiato” debba trovare sede negli strumenti urbanistici –  detti anche una disciplina transitoria – immediatamente applicabile – mediante l’individuazione di determinati criteri consistenti (oltre che nell’individuazione delle zone, nell’esclusione da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi,  nella garanzia di un’adeguata riservatezza, accessibilità e  disponibilità di spazi di sosta) anche nella compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività dell’area, è illegittimo il titolo unico che contrasti con detta disciplina, non rilevando il mancato adeguamento dei regolamenti comunali. (2).
Nello specifico il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’attività svolta nella casa di commiato contrastasse con i criteri previsti dell’art 9 bis della legge regionale Marche, 1 febbraio 2005, n. 3, il quale dispone: “[…] 2. I Comuni stabiliscono l’ubicazione nel proprio territorio delle sale del commiato in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, in maniera da garantire la compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività dell’area nonché un’adeguata accessibilità alle strutture e la disponibilità di idonei spazi di sosta […]”, stante la riscontrata incompatibilità del servizio ivi svolto con le altre attività dell’area, avente destinazione produttiva, ritenendo che detto servizio, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, non potesse essere qualificato come “artigianato di servizio” e pertanto non fosse compatibile con quanto previsto dalle n.t.a..

(1) Conformi: Cons. Stato, Ad.plen., 9 dicembre 2021, n. 22 (oggetto della News UM n. 94 del 23 dicembre 2021)

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini

Torna in alto