La pronuncia della Corte di Cassazione (sent. 8 agosto 2025, n. 22918) offre un’occasione per approfondire la complessa distribuzione delle responsabilità tra direttore dei lavori e impresa appaltatrice nell’ambito dei contratti di appalto privati, alla luce dei principi consolidati e degli sviluppi più recenti della giurisprudenza.
Il caso in esame, che ha visto contrapposti una committente, i venditori, il progettista e l’impresa di costruzioni, si è concluso con un’esclusione di colpa per l’appaltatore e una conferma della responsabilità professionale per il progettista. L’esito del giudizio sottolinea l’importanza di una chiara delimitazione dei ruoli e una rigorosa aderenza alle procedure tecniche, elementi fondamentali per la gestione del rischio in ogni cantiere.
Il fulcro del caso ruota attorno ad un immobile affetto da gravi vizi strutturali preesistenti, occultati dai venditori e non risolti da un successivo intervento di risanamento. La committente ha citato in giudizio tutti gli attori coinvolti, chiedendo il risarcimento dei danni. La Corte d’Appello, e successivamente la Cassazione, ha esaminato le responsabilità specifiche, giungendo a conclusioni che meritano un’analisi approfondita.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha stabilito che:
- la soluzione progettuale, pur non essendo “palesemente e smaccatamente errata” da essere riconoscibile da un semplice esecutore, era inadeguata. La Cassazione ha rimarcato che l’intervento non ha aggravato la situazione, ma si è rivelato inutile perché non ha risolto i vizi preesistenti (inadeguatezza tecnica);
- l’impresa esecutrice dei lavori non era tenuta a possedere conoscenze tecniche tali da poter contestare le scelte progettuali del progettista. Il contratto d’appalto prevedeva che l’impresa si attenesse scrupolosamente alle disposizioni del progettista e del direttore dei lavori (ruolo dell’appaltatore);
- non è emerso che l’impresa avesse operato in contrasto con le direttive o che avesse realizzato opere non a regola d’arte. La responsabilità è stata ricondotta esclusivamente al vizio di progettazione, che esulava dalle competenze dell’appaltatore (assenza di difetti esecutivi).
La Corte ha riconosciuto la responsabilità del progettista per aver consigliato e realizzato un intervento inutile, soprattutto per non aver effettuato una preventiva indagine geologica completa del terreno di fondazione. Questo passaggio è fondamentale: la perizia e la prudenza professionale impongono al progettista di approfondire la condizione statica del fabbricato e di raccordare eventuali nuovi sistemi di fondazione a quelli esistenti. La Cassazione ha ritenuto che la mancata esecuzione di tali indagini non rientrasse nel campo delle conoscenze tecniche dell’impresa esecutrice.
Il ruolo di esecutore dell’appaltatore
L’appaltatore è tenuto ad eseguire le opere a regola d’arte, ma la sua responsabilità non si estende a profili progettuali estranei alle proprie competenze specialistiche. La Cassazione (sent. 22918/2025) ha precisato che l’impresa non può essere gravata dell’onere di contestare scelte progettuali altamente tecniche. Tuttavia, permane la responsabilità per:
- errori esecutivi;
- inosservanza delle regole tecniche di settore;
- difformità rispetto al progetto senza preventiva verifica della loro giustificabilità (Trib. Milano, 31 dicembre 2024, n. 11189).
L’impresa appaltatrice, a meno che i vizi del progetto non siano palesemente evidenti, ha il dovere di attenersi scrupolosamente alle disposizioni del progettista. La responsabilità dell’impresa è circoscritta all’esecuzione a regola d’arte dei lavori previsti nel capitolato. Qualsiasi deviazione o iniziativa non autorizzata, se non giustificata da un’evidente necessità di correggere un errore grave e manifesto del progetto, potrebbe far ricadere su di essa la responsabilità per eventuali danni.
In definitiva, la sentenza stabilisce una chiara distinzione delle responsabilità nel settore edilizio. La responsabilità del progettista è legata alla correttezza tecnica e all’adeguatezza delle soluzioni proposte. Al progettista si richiede una diligenza professionale che va oltre la semplice realizzazione del progetto grafico, arrivando fino ad una valutazione completa delle condizioni del sito. Al contrario, la responsabilità dell’appaltatore attiene la sfera dell’esecuzione scrupolosa e diligente del progetto. L’impresa è tutelata se il suo operato è fedele al progetto e rispetta le regole dell’arte. La collaborazione e la comunicazione tra questi due ruoli, pur mantenendo distinte le responsabilità, sono fondamentali per la buona riuscita dell’opera e per evitare contenziosi.