Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6725 del 29 luglio 2025, si è pronunciato su un contenzioso riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in un’area agricola.
La controversia ha avuto origine dal diniego espresso dall’amministrazione comunale di seguire la procedura abilitativa semplificata (PAS) per il progetto di installazione, imponendo invece la procedura ordinaria dell’autorizzazione unica.
Alla base della decisione, il Comune ha ritenuto l’impianto incompatibile:
- con le norme urbanistiche locali;
- con le norme restrittive previsto dal cosiddetto “decreto agricoltura” (Dl 63/2024 che ha modificato il D.Lgs. 199/2021).
Il TAR Friuli Venezia Giulia aveva respinto il ricorso della società, giudicando sufficiente la motivazione urbanistica per negare l’accesso alla procedura semplificata.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della società riformando la sentenza del TAR e annullando il provvedimento del Comune che inibiva la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
In merito alla compatibilità urbanistica dell’impianto, il Consiglio di Stato sottolinea il valore e la portata normativa dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021, che disciplina le aree idonee all’installazione di impianti FER e che supera le previsioni urbanistiche locali di azzonamento che impediscano il collocamento degli impianti FER in ambito agricolo, senza escludere il rispetto delle altre norme urbanistiche ed edilizie.
La circostanza che il legislatore nazionale abbia sancito in nuce la compatibilità urbanistica tra impianti FER e zone agricole fa automaticamente rientrare i primi tra gli “usi agricoli” consentiti, a prescindere da quanto possa essere stringente la pianificazione locale delle zone agricole. Infatti, se è vero che, in virtù della previsione della legge nazionale, è possibile realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile nelle aree agricole, va da sé che non è consentito al singolo comune vietarne il collocamento in un intero ambito del proprio territorio contenente anche zone agricole.
Non si può dunque consentire a un comune di superare la valutazione di idoneità di cui all’art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021, creando delle zone urbanistiche sui generis.
La procedura abilitativa semplificata (PAS) – ricordano inoltre i giudici – permette di conseguire il titolo legittimante l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile senza la previa autorizzazione espressa dell’autorità competente, sulla base di una dichiarazione di parte che sia accompagnata «da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati» (art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011).
Per questa ragione, la compatibilità urbanistica dell’impianto è condicio sine qua non di accesso alla PAS; in mancanza di tale presupposto, per realizzare l’intervento occorre conseguire l’autorizzazione unica (disciplinata dall’art. 12 d.lgs. 387/2003, abrogato dal d.lgs. 190/2024, ma vigente ratione temporis).
Nel caso in esame, l’incompatibilità urbanistica del progetto non può essere desunta dalle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale perché queste previsioni non dettano parametri urbanistico-edilizi idonei a impedire il collocamento dell’impianto nell’area individuata. Esso, in deroga al divieto generale di nuovi interventi edilizi, va integrato nel senso che tra le opere consentite nella zona agricola va ricompresa l’installazione di impianti FER.
In merito al blocco del fotovoltaico a terra sulle aree agricole previsto dal D.L. Agricoltura 2024, il Consiglio di Stato ricorda che, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 5, co. 2, d.l. 63/2024, la restrizione per gli impianti fotovoltaici a terra “non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi”.
Ricordiamo che il D.L. 63/2024 circoscrive le zone agricole idonee ad ospitare gli impianti fotovoltaici a terra, prevedendo che “[l]‘installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata”.
Pertanto l’art. 20, co. 1-bis, d.lgs. 199/2021 non è applicabile alla fattispecie, poiché il progetto in esame è stato sottoposto a PAS prima dell’entrata in vigore della restrizione, ossia il 16 maggio 2024.