Secondo il parere di precontenzioso n. 345/2025, l’Anac ha dichiarato illegittima la clausola del bando che richiedeva quattro certificazioni di qualità per la partecipazione. Già nella delibera di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025 l’ANAC aveva precisato che la disciplina del D.Lgs. 36/2023 non lascia spazio ad interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni ivi richiamate) con l’effetto che deve escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità (cfr. atto del Presidente dell’11 ottobre 2023 – Fasc. 4314/2023 – URCP 63/2023).
Bisogna sempre tener presente che il nuovo Codice impone la previsione di requisiti di capacità tecnica e professionale tassativi, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto (artt. 10, comma 3, e 100, commi 11 e 12), i quali non possono contemplare criteri ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal codice stesso o dalla normativa vigente, traducendosi in barriere di accesso alla gara ingiustificate e sproporzionate rispetto all’interesse pubblico da perseguire con l’affidamento.
Nel caso specifico, la richiesta di ben quattro certificazioni di qualità come requisito di capacità tecnica è in contrasto con i suddetti articoli del Codice, nonché con il principio di accesso al mercato, anche considerando che tali richieste si aggiungono ad ulteriori due requisiti di capacità tecnica: aver eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara il servizio di gestione delle violazioni al Codice della Strada e una riscossione coattiva, in almeno 3 enti territoriali.
Si tratta, quindi, di certificazioni di qualità di natura trasversale (cioè non riferite in senso precipuo alla tipologia e natura dei servizi oggetto di gara), in quanto riguardano:
- la qualità e l’efficacia dei processi (ISO 9001:2015);
- la sicurezza delle informazioni (ISO 27001:2013);
- la prevenzione di rischi corruttivi (ISO 37001:2016);
- la riduzione dell’impatto aziendale delle attività aziendali (ISO 14001).
Tali certificazioni possono essere valorizzate dalla Stazione appaltante ai fini premiali, come ulteriori criteri di valutazione dell’offerta tecnica (nel contesto degli 80 punti per essa previsti).
In definitiva, l’operato della stazione appaltante non è conforme alla normativa riferimento, in quanto la richiesta del possesso delle certificazioni ISO di cui all’art. 7.3 del disciplinare contrasta con l’art. 100, commi 11 e 12, del D.lgs. n. 36/2023 e con principi di cui agli artt. 1, 3 e 10 del D.lgs. n. 36/2023.