Circolare del 19 settembre 2025, n. 22  (formato PDF – dimensione 413 Kb)

PNRR – Indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi

La presente circolare, diffusa ai fini dell’efficace e tempestivo espletamento degli adempimenti di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del conseguimento dei relativi obiettivi, fornisce indicazioni operative alle amministrazioni ed enti coinvolti, tenuto conto di alcune recenti modifiche apportate alla normativa nazionale applicabile e delle linee di indirizzo contenute nella Comunicazione della Commissione europea “Next Generation EU – The road to 2026”. Con tali indicazioni si intende, altresì, dare riscontro ai numerosi quesiti posti al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da alcune amministrazioni titolari di misure e da diversi soggetti attuatori in merito al corretto espletamento degli obblighi previsti dal PNRR, soprattutto in vista della rendicontazione finale degli obiettivi e dello scenario operativo successivo al 2026.
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Gli aspetti più rilevanti per gli enti locali (Sintesi IA)

1. Gestione finanziaria

Anticipazioni di risorse: i trasferimenti dal MEF alle amministrazioni titolari devono avvenire entro 15 giorni dalla richiesta; le erogazioni ai soggetti attuatori (Comuni, Province, Città metropolitane) devono avvenire entro 30 giorni, termine considerato vincolante e non derogabile.

Quote FOI (Fondo Opere Indifferibili): vanno gestite separatamente e rendicontate a parte; il riconoscimento avviene solo a consuntivo, per le spese eccedenti le assegnazioni ordinarie.

Anticipazioni ai soggetti attuatori: di norma fino al 30% del contributo, ma con possibilità di arrivare fino al 90% se l’avanzamento è almeno al 50% e vengono rese le attestazioni previste.

Funzione volano delle anticipazioni: gli enti attuatori devono mantenere le anticipazioni a disposizione per tutta la durata dell’intervento, evitando di dover ricorrere a indebitamento.

2. Ruolo dei soggetti attuatori (enti locali)

• Obbligo di corretta gestione finanziaria e rispetto del principio di sana gestione.

• Controlli interni obbligatori prima di ogni pagamento: regolarità amministrativo-contabile, rispetto del DNSH, assenza di conflitti di interesse e di doppi finanziamenti.

Aggiornamento mensile del sistema ReGiS con dati finanziari, fisici e procedurali; in caso di omissioni, il sistema va aggiornato entro 60 giorni.

• Conservazione digitale della documentazione fino a 5 anni dopo il 31.12.2026.

3. Monitoraggio, rendicontazione e controllo

Scadenza obiettivi: tutti i target devono essere conseguiti entro il 31 agosto 2026; la Commissione UE non accetterà rendicontazioni tardive.

Domanda finale di pagamento: entro il 30 settembre 2026; la Commissione UE completerà la valutazione entro il 30 novembre, con pagamento ultima rata entro il 31 dicembre 2026.

Coinvolgimento enti locali: essenziale mappare lo stato dei progetti, segnalando tempestivamente eventuali misure non realizzabili o a rischio.

• Dopo il 2026, gli enti locali dovranno continuare ad alimentare ReGiS per gli interventi ancora in corso, anche ai fini di riprogrammazione.

4. Rilievo per Comuni, Province e Città metropolitane

• Tempi stringenti (30 giorni per i pagamenti, 60 giorni per gli aggiornamenti dati).

• Necessità di attestazioni puntuali e tracciabilità di tutte le spese.

• Importanza di non accumulare ritardi nella rendicontazione, pena perdita delle risorse UE.

• Centralità del sistema ReGiS come strumento di monitoraggio, archivio e verifica per i controlli successivi.

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