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Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Ottemperanza – Tardiva esecuzione – Danno da ritardo

Al danno da ritardo nell’esecuzione di un giudicato che riconosca alla parte privata la spettanza di un’utilità sostanziale, consistente nella conservazione della destinazione residenziale del terreno, inscalfibile dalla successiva attività pianificatoria del comune, pena la violazione del giudicato stesso, non possono essere applicati i principi elaborati in materia di risarcibilità del danno da ritardo ex art. 2-bis della l. n. 241 del 1990 (in particolare, la prova della spettanza del bene della vita richiesto); infatti, la spettanza del bene della vita è ormai attestata dal giudicato, sicché l’intempestiva attribuzione del bene in questione, mediante la riedizione del potere di pianificazione urbanistica, integra un danno ingiusto suscettibile di risarcimento. (1).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

Consiglio di Stato, sezione IV, 23 luglio 2025, n. 6558 – Pres. Neri, Est. Arrivi

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