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Atto amministrativo – Valutazioni tecnico – discrezionali – Motivazione – Insufficienza – Divieto di integrazione in sede giudiziale mediante scritti difensivi

Nell’esaminare un’istanza di sanatoria ai sensi della l. n. 724/1994 e della l.r. Sicilia n. 37/1985, la Soprintendenza conduce un sindacato di compatibilità delle opere edilizie rispetto al vincolo esistente sul territorio che, richiedendo valutazioni tecnico-discrezionali, deve estrinsecarsi in una motivazione completa ed esplicativa delle ragioni della decisione. Ne consegue che il difetto di motivazione integra un vizio sostanziale della funzione e non una mera insufficienza giustificativo-formale della decisione, insuscettibile di integrazione postuma in sede giudiziale, mediante scritti difensivi. (1).
Nel caso di specie, la Sezione ha ritenuto insufficiente la motivazione, riportata nel provvedimento di diniego impugnato, secondo cui le opere oggetto dell’istanza di sanatoria “non sono compatibili con la tipologia costruttiva dell’isola […] in quanto vanno ad appesantire l’aspetto architettonico dell’immobile in oggetto”, nulla precisandosi in ordine alle ragioni della rilevata incompatibilità con la struttura architettonica locale. Nei propri scritti difensivi, la Soprintendenza aveva chiarito che l’incompatibilità del quarto piano con il rispetto del vincolo discende dal divieto, per i fabbricati realizzati nella zona, di superare i tre piani. Al riguardo, la Sezione ha tuttavia precisato che, nel processo amministrativo, l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo discrezionale è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento (nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta) oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990), dovendosi invece considerare inammissibile un’integrazione mediante atti processuali o comunque scritti difensivi. Invero, il giudice che escluda l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di rationes decidendi che non trovano fondamento nella relativa motivazione incorre nel vizio di ultrapetizione oltre che nella violazione del principio di separazione dei poteri di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 1 settembre 2025, n. 693 – Pres. Giovagnoli, Est. Francola

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