Tratto da: Lavori Pubblici  

Con il D.Lgs. n. 209/2024, c.d. “Correttivo Codice Appalti” il legislatore è intervenuto sul D.Lgs. n. 36/2023 (“nuovo” Codice dei contratti pubblici), modificando tra gli altri l’art. 120 , relativo alle modifiche contrattuali in corso di esecuzione.

Il dubbio che spesso sorge all’interno delle Amministrazioni è se le novità valgano anche per i contratti già stipulati prima dell’entrata in vigore del correttivo, oppure se trovino applicazione solo per quelli successivi.

 

A fornire chiarimenti su una possibile applicazione retroattiva delle norme è il supporto giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2025, n. 3517.

Ricordiamo che l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 ha introdotto una disciplina organica delle varianti e delle modifiche contrattuali, in linea con le direttive europee.

La norma individua in maniera tassativa i casi in cui è possibile intervenire sul contratto senza dover ricorrere a una nuova procedura di gara, fissando al contempo limiti economici e qualitativi.

Sono quindi ammesse modifiche:

  • se previste fin dall’inizio nei documenti di gara con clausole chiare e precise;
  • in presenza di eventi imprevedibili che impongano un adeguamento;
  • nei casi di sostituzione dell’appaltatore per motivi specifici, come ristrutturazioni societarie o cessioni d’azienda;
  • entro limiti economici tali da non alterare la natura complessiva del contratto.

Il filo conduttore resta il divieto di alterare in modo sostanziale l’equilibrio economico a favore dell’appaltatore o di modificare l’oggetto dell’appalto, trasformandolo di fatto in un nuovo contratto.

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