tratto da biblus.acca.it

L’ANAC, con la delibera 284/2025, affronta una problematica ricorrente nel mondo degli appalti pubblici: la scelta da parte delle stazioni appaltanti di requisiti di partecipazione che finiscono per limitare la concorrenza.

La delibera in esame, relativa ad una gara d’appalto per i servizi di igiene urbana, ha evidenziato diverse criticità che hanno portato l’Autorità a raccomandare l’annullamento della procedura.

L’obiettivo è chiaro: garantire che le gare siano aperte al maggior numero di operatori economici, in linea con i principi di libera concorrenza e proporzionalità.

Fatturato specifico: un requisito tecnico-professionale che non può limitare la concorrenza

Uno dei punti centrali sollevati da ANAC riguarda il requisito del fatturato specifico. A differenza della normativa precedente (D.Lgs. 50/2016), il D.Lgs. 36/2023 chiarisce la natura di questo requisito. Secondo l’ANAC e la giurisprudenza più recente, il fatturato specifico deve essere considerato un requisito di capacità tecnico-professionale, non economico-finanziaria. Questo perché serve a valutare l’affidabilità tecnica di un operatore economico in base a contratti eseguiti in precedenza che sono simili a quello in gara. Il fatturato globale, invece, rimane l’indicatore della solidità finanziaria dell’impresa.

La gara analizzata chiedeva ai partecipanti di dimostrare un fatturato specifico maturato negli anni 2022-2024, limitando il periodo di riferimento a soli tre anni. Questa restrizione è stata ritenuta illegittima. L’articolo 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la prova della capacità tecnica e professionale, inclusi i “contratti analoghi”, deve essere fornita con riferimento ad un periodo di 10 anni dalla data di indizione della gara.

L’ANAC ha ribadito che la limitazione a un periodo più breve, come i tre anni, viola la normativa in vigore e restringe ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti. L’estensione del periodo a 10 anni, introdotta con il correttivo del 2024, ha proprio l’obiettivo di ampliare l’accesso al mercato e favorire la partecipazione.

Requisiti eccessivi da annullare: la “clausola territoriale” e la disponibilità immediata di mezzi

L’ANAC ha riscontrato altre gravi violazioni che giustificano l’annullamento della gara, tutte riconducibili a requisiti che limitano la concorrenza:

  • clausola territoriale: la gara imponeva ai partecipanti di avere la disponibilità di almeno un cantiere-deposito ubicato nel territorio di uno specifico comune già in fase di gara. Questa “clausola territoriale” è stata giudicata illegittima come requisito di partecipazione a pena di esclusione. Secondo l’ANAC e la giurisprudenza, un requisito di questo tipo dovrebbe, al massimo, essere usato come criterio premiale in sede di valutazione delle offerte, non come un vincolo rigido che impedisce la partecipazione a imprese non locali;
  • disponibilità immediata di mezzi: un altro requisito sproporzionato richiedeva che gli operatori avessero già la “disponibilità dei mezzi e delle attrezzature tecniche” al momento della presentazione dell’offerta. L’ANAC ha sottolineato che imporre l’acquisto di attrezzature costose senza la certezza dell’aggiudicazione è un onere inutile e restrittivo. L’obiettivo della stazione appaltante, ovvero garantire la corretta esecuzione del servizio, potrebbe essere raggiunto con una verifica della disponibilità dei mezzi dopo l’aggiudicazione.

La decisione dell’ANAC

L’ANAC ha concluso che l’insieme di questi requisiti ingiustificatamente restrittivi costituisce una “grave violazione” ai sensi del Regolamento ANAC. L’effetto di queste clausole è stato dimostrato dal fatto che alla gara ha partecipato un solo operatore economico. Per questi motivi, l’Autorità ha invitato la Stazione Appaltante ad annullare in autotutela tutti gli atti della gara e a ripubblicare la procedura in conformità con le indicazioni fornite. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: i requisiti di partecipazione devono essere tassativi, proporzionati e funzionali all’oggetto del contratto, senza limitare indebitamente la concorrenza. Le imprese che si trovano di fronte a bandi che impongono vincoli simili possono quindi fare riferimento a questo tipo di pareri per contestare clausole illegittime e tutelare il proprio diritto a partecipare.

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