tratto da biblus.acca.it

La corretta dimostrazione dei requisiti speciali rappresenta uno dei temi più delicati nell’ambito dell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. La questione non riguarda soltanto la natura delle esperienze professionali dichiarabili in gara, ma anche la tipologia di documentazione necessaria a comprovarne l’effettivo svolgimento. Un intervento del Consiglio di Stato (sentenza n. 7031/2025) ha offerto un importante contributo interpretativo in merito alla spendibilità delle esperienze maturate con committenti privati, chiarendo criteri e limiti applicativi.

Il caso

La vicenda trae origine da una procedura di appalto integrato, in cui l’impresa aggiudicataria si era avvalsa di una società di ingegneria esterna per soddisfare i requisiti progettuali. L’operatore escluso aveva sollevato tre contestazioni principali:

  • i servizi di progettazione richiamati erano stati svolti esclusivamente in ambito privato e quindi, a suo dire, non idonei a comprovare la capacità tecnica richiesta;
  • il contratto di avvalimento stipulato sarebbe stato meramente formale, privo di effettiva messa a disposizione di risorse;
  • i servizi di punta indicati non avrebbero rispettato i parametri minimi fissati dalla lex specialis.

Il TAR aveva già respinto il ricorso, riconoscendo la validità della documentazione prodotta; decisione poi confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato.

Le prestazioni svolte per committenti privati possono essere utilizzate per la qualificazione, purché adeguatamente documentate attraverso contratti, fatture e attestazioni di regolare esecuzione.

Non è quindi necessario ricorrere a certificazioni tipiche dei rapporti pubblici, inapplicabili al settore privato. L’apporto del progettista esterno è ammissibile, a condizione che il contratto di avvalimento garantisca il trasferimento effettivo di mezzi e professionalità, distinguendosi dal mero sostegno economico-finanziario (art. 104, D.Lgs. 36/2023).

Per la verifica dei requisiti speciali non è richiesta l’identità formale tra i servizi dichiarati e quelli oggetto dell’appalto; ciò che conta è la loro coerenza tecnica ed economica con le soglie minime stabilite dalla lex specialis.

Torna in alto