Edilizia e urbanistica – Piano casa – Silenzio assenso – Applicabilità – Esclusione – Silenzio inadempimento – Configurabilità
L’istanza presentata ai sensi del c.d. “piano casa” non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui all’articolo 20 comma 8 del Testo unico edilizia è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari. (1).
Edilizia e urbanistica – Piano casa – Norma eccezionale – Silenzio assenso – Inapplicabilità
Le norme sul “piano casa”, attributive di benefici volumetrici, sono disposizioni eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, per cui non scontano i medesimi presupposti richiesti dalla legislazione nazionale e segnatamente dall’art. 20, legge 7 agosto 1990, n. 241; pertanto si deve escludere che, attraverso le agevolazioni della normativa in esame, si possano legittimare, mediante istituti di semplificazione (id est, per silentium), incrementi volumetrici al di fuori degli stretti limiti consentiti i quali, proprio per il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina, nonché per la forte incidenza sull’assetto urbanistico del territorio, necessitano del previo vaglio da parte dell’autorità amministrativa. (2).
La Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 2019 – nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004 nella parte in cui non ha esteso la possibilità di condono, già prevista per la riconversione ad uso abitativo dei sottotetti in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari, agli altri interventi di ristrutturazione edilizia che diano luogo ad un aumento delle unità immobiliari con mantenimento della stessa sagoma e volumetria – ha ribadito il carattere “eccezionale” – rispetto al divieto generale di condono degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un aumento delle unità immobiliari – della norma censurata e sulle correlazioni con il principio di uguaglianza, chiarendo che la legge regionale n. 23 del 2004 era intervenuta a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modifiche, nella legge n. 326 del 2003, la quale ha introdotto “la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio esteso all’intero territorio nazionale”, a sua volta “di carattere temporaneo ed eccezionale”. In particolare, la Corte ha sottolineato che: i) proprio in considerazione di tale eccezionalità. essa “non può essere assunta come utile termine di raffronto ai fini del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza” (sentenza n. 298 del 1994, , più recentemente, sentenza n. 20 del 2018); ii) “in presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio”; ii) viceversa, “quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l’estensione ad altri casi di quest’ultima”.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2025 n. 3002; 21 marzo 2025, n. 2356.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2025 n. 3002; 21 marzo 2025, n. 2356; 19 aprile 2017, n. 1828; Corte cost., 26 luglio 2019, n. 208.
Consiglio di Stato, sezione IV, 25 giugno 2025, n. 5508 – Pres. Carbone, Est. Monteferrante