tratto da giustizia-amministrativa.it

Demanio e patrimonio dello Stato – Concessioni amministrative – Aree pubbliche – Unione europea – Libertà di stabilimento, di prestazione, di servizi, alternativi – Procedura di evidenza pubblica – Necessità – Durata – Rinnovo – Automaticità – Esclusione

A tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, anche ai fini della concessione di aree pubbliche per il commercio ambulante, deve farsi applicazione del  diritto dell’Unione europea secondo cui per le attività economiche che utilizzano la disponibilità esclusiva di un bene pubblico caratterizzato dalla “scarsità” della relativa risorsa, il rilascio del titolo autorizzativo deve avvenire nel rispetto di rigose condizioni, ovvero previo espletamento di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza (art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006), “per una durata limitata adeguata”, e senza  previsione di procedure  di rinnovo automatico, né di altri vantaggi per il  prestatore uscente. (1).

 Demanio e patrimonio dello Stato – Concessioni amministrative – Aree pubbliche – Unione europea – Libertà di stabilimento, di prestazione, di servizi, alternativi – Procedura di evidenza pubblica – Necessità – Normativa interna – Rinnovo automatico – Diritto unionale – Contrasto – Disapplicazione – Necessità

L’art. 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere disapplicato poiché, nel prevedere un rinnovo automatico di dodici anni delle concessioni in essere, si pone in contrasto con il diritto dell’Unione europea e, in particolare, con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. “direttiva servizi”), in quanto, in violazione  del principio della concorrenza, preclude l’accesso al mercato, tramite procedure imparziali di selezione, a nuovi potenziali operatori, garantendo invece una posizione di “privilegio” agli operatori già beneficiari di un rapporto concessorio. (2).

(1) Conformi: Quanto all’applicabilità della c..d. direttiva servizi: Corte cost., 19 dicembre 2024, n. 210; Cons. Stato, sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104; Corte giust. UE, grande sezione, 30 gennaio 2018, C-360/15 e C-31/16; Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 291.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 9 maggio 2024, n. 4163; 19 ottobre 2023, n. 9104; in senso analogo, Corte di giustizia UE, sez. III, 20 aprile 2023, C-348/22, secondo cui l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che: l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti.

Consiglio di Stato, sezione VI, 10 luglio 2025, n. 6013 – Pres. Volpe, Est. Vitale

Torna in alto