Edilizia e urbanistica – Lottizzazione abusiva – Presupposti dell’ordinanza di sospensione – Contraddittorio con i soggetti interessati – Necessità
È illegittima l’ordinanza comunale diretta a contestare la sussistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva, laddove non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Invero, il potere esercitato nell’occasione dall’amministrazione implica la valutazione di una fattispecie complessa, contraddistinta da molteplici accertamenti di fatto ed articolate valutazioni di diritto, che impongono il contraddittorio endoprocedimentale con l’interessato, anche al fine di escludere la derubricazione della fattispecie. (1).
In motivazione, la Sezione ha precisato che gli elementi valutati potrebbero essere indicativi di meri abusi edilizi e non di una vera e propria lottizzazione abusiva, al punto da imporre un doveroso confronto endoprocedimentale tra il comune e gli interessati, in grado di condurre ad una potenziale derubricazione delle opere abusivamente realizzate, quale fattispecie riconducibile nell’ambito dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e non dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001.
Edilizia e urbanistica – Lottizzazione abusiva – Presupposti dell’ordinanza di sospensione – Sicilia – Norma regionale – Contraddittorio – Necessità
Nella Regione Siciliana, la contestazione della sussistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva presuppone il contraddittorio con i soggetti interessati nel rispetto delle particolari garanzie di cui all’art. 12, l.reg. 21 maggio 2019 n. 7. Tale disposizione annovera, tra i diritti dei partecipanti al procedimento, oltre alla visione degli atti ed alla presentazione di memorie e documenti, anche l’audizione personale, della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio e i cui risultati devono essere valutati dall’amministrazione in sede di decisione. (2).
In motivazione, la Sezione ha evidenziato come il contraddittorio endoprocedimentale, malgrado il carattere tendenzialmente vincolato del provvedimento repressivo, costituisca un profilo particolarmente significativo, in quanto consente ai cittadini quel contatto diretto con l’amministrazione potenzialmente idoneo a favorire la corretta regolamentazione del rapporto amministrativo. Tale contatto, tuttavia, deve avvenire nel rispetto dei termini previsti per la celere definizione del procedimento e, dunque, al di fuori di qualsivoglia prospettiva meramente dilatoria che tramuterebbe il diritto in abuso.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 732; 3 giugno 2022, n. 4569; 18 marzo 2019, n. 1759; 30 luglio 2019, n. 5379. Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, che qualifica il provvedimento di sospensione dei lavori e di inibizione di cessione dei terreni di cui all’art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001 come avente natura cautelare e non sanzionatoria, l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non sussiste: Cons. Stato, sez. VII, 18 aprile 2025, n. 3397; sez. II, 15 gennaio 2025, n. 313; sez. VI, 2 marzo 2023, n. 2217; sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1331; 29 dicembre 2022, n. 11620; sez. II, 12 febbraio 2021, n. 1271; 2 novembre 2020, n. 6758; 20 gennaio 2020, n. 466.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini