Tratto da: Lavori Pubblici 

Quando decorrono i termini per impugnare un’aggiudicazione di gara? Cosa accade se l’operatore economico riceve la comunicazione dell’esito senza avere a disposizione tutta la documentazione necessaria per valutare un ricorso? È sufficiente la comunicazione formale o serve la piena conoscenza degli atti? E, soprattutto, questo meccanismo trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)?

 

Mentre il Codice dei contratti continua il suo percorso di assestamento che, a distanza di 30 mesi dalla sua entrata in vigore, ha generato 16 provvedimenti di modifica, la giustizia amministrativa interviene chiarendo alcuni importanti aspetti di natura operativa. È il caso del TAR Lombardia che, con la sentenza n. 731 del 2 agosto 2025 ha risposto alle domande iniziali e confermato la validità di un principio giurisprudenziale ormai consolidato: l’istanza di accesso agli atti può determinare una dilazione dei termini di ricorso fino a 15 giorni.

Il caso oggetto dell’intervento dei giudici di primo grado riguarda una gara per l’affidamento del servizio di notifica di verbali all’estero e recupero crediti per sanzioni amministrative. Dopo l’aggiudicazione al primo classificato, un concorrente ha impugnato gli atti, sollevando vari profili, tra cui l’assenza dei requisiti tecnico-professionali e la difficoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa per mancanza di accesso a tutta la documentazione.

La sentenza del TAR Lombardia è stata l’occasione ideale per chiarire le regole applicabili ai termini di impugnazione delle aggiudicazioni in relazione all’accesso agli atti di gara.

Il Codice del processo amministrativo (art. 120 c.p.a.) prevede un termine accelerato e speciale di 30 giorni per contestare l’aggiudicazione di una gara o gli atti che la precedono. È un termine perentorio, pensato per garantire la stabilità degli affidamenti e la rapida prosecuzione dei contratti pubblici.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, il legislatore ha introdotto un importante correttivo a monte del contenzioso: l’art. 36 obbliga le stazioni appaltanti a rendere disponibili, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, tutti gli atti fondamentali (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara, documenti presupposti) direttamente sulla piattaforma digitale di approvvigionamento. Per gli operatori classificati nei primi cinque posti, la norma estende l’accesso anche alle offerte reciproche.

In linea teorica, questa trasparenza digitale dovrebbe rendere superflua ogni ulteriore dilazione: l’operatore, al momento della comunicazione, dispone già di tutto il necessario per valutare se proporre ricorso. Tuttavia, la pratica dimostra che non sempre la trasmissione è completa, che possono esserci oscuramenti richiesti dagli stessi concorrenti o che, semplicemente, la documentazione non viene caricata integralmente nei tempi dovuti.

È in queste situazioni che continua a rilevare il principio giurisprudenziale della dilazione dei termini di ricorso, costruito per evitare che la mancanza di documenti ostacoli il diritto di difesa.

Il TAR Lombardia ha affrontato proprio questo nodo, confermando la validità di un orientamento che affonda le sue radici nel vecchio Codice degli appalti (art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016) ma che mantiene intatta la sua efficacia anche sotto il nuovo.

I giudici del TAR Lombardia hanno chiarito che la comunicazione dell’aggiudicazione, da sola, non basta a far scattare il termine di 30 giorni se non è accompagnata da tutta la documentazione essenziale. Un operatore che riceve la notizia dell’esito ma non può visionare immediatamente le offerte o i verbali non è ancora in condizione di valutare la convenienza e la fondatezza di un ricorso.

Per questo motivo, l’ordinamento riconosce una “valvola di sicurezza”: se l’operatore presenta istanza di accesso entro 15 giorni dalla comunicazione, il termine per impugnare può subire una dilazione fino a un massimo di 15 giorni. Si tratta di un meccanismo che non azzera i tempi, ma li adatta alle esigenze di conoscenza effettiva degli atti, bilanciando due interessi contrapposti:

  • da un lato, la celerità e stabilità delle procedure di gara, che richiede tempi rapidi per chiudere la fase di contenzioso;
  • dall’altro, il diritto di difesa degli operatori, che non può essere sacrificato a causa di un accesso parziale o ritardato.

Il TAR ha, quindi, sottolineato che questo principio non entra in conflitto con l’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023, ma ne rappresenta un necessario correttivo: la norma punta a garantire trasparenza immediata, ma laddove la trasparenza non sia pienamente assicurata, la dilazione resta uno strumento indispensabile per preservare la parità di trattamento e l’effettività della tutela giurisdizionale.

In sintesi, la sentenza del TAR Lombardia non inventa nulla di nuovo, ma ribadisce con chiarezza un principio che rimane valido anche nel contesto del nuovo Codice dei contratti. È un richiamo prezioso, utile tanto alle stazioni appaltanti quanto agli operatori.

Per le stazioni appaltanti il messaggio è evidente: la comunicazione dell’aggiudicazione non può ridursi a un atto formale. Gli atti di gara devono essere resi disponibili contestualmente, attraverso le piattaforme digitali, come prevede l’art. 36 del Codice. Ogni ritardo o incompletezza rischia di riaprire i termini e di innescare contenziosi evitabili.

Per gli operatori economici, la regola è altrettanto chiara: se la documentazione non è completa, bisogna attivarsi subito. L’istanza di accesso va presentata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, perché solo così è possibile beneficiare della dilazione del termine per impugnare. Diversamente, il rischio è di perdere una finestra di tutela importante.

Il TAR ha dunque respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante. La dilazione dei termini di ricorso rimane uno strumento eccezionale, pensato per garantire la parità di trattamento e l’effettività della tutela giurisdizionale, senza però compromettere la rapidità delle procedure di gara.

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