Sentenza del 27/06/2025 n. 344/Sezione Collegio 1 –
Legittimazione a impugnare e responsabilità solidale del cessionario d’azienda
Nel caso di cessione d’azienda attuata in frode all’Erario, l’amministrazione che voglia chiamare il cessionario a rispondere solidalmente dei debiti tributari maturati in capo al cedente deve dimostrare, ai sensi del nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che il cessionario abbia avuto conoscenza della situazione debitoria del cedente e la sua partecipazione dolosa o colposa nello schema fraudolento.
Poiché la responsabilità del cessionario che abbia concorso nella frode non è soggetta alle limitazioni previste dall’art. 14, comma 4, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, egli è legittimato a impugnare gli avvisi di accertamento dell’illecito fiscale contestato al cedente e notificati a entrambi in quanto atti per lui direttamente pregiudizievoli.
In questi termini si è pronunciata la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di L’Aquila, sezione 1, richiamando recenti precedenti di legittimità (Cass. civ., sez. V, 30 agosto 2022, n. 25486 e Cass. civ., sez. V, 18 dicembre 2014, n. 33217).
Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di L’Aquila, dopo aver dichiarato ammissibile il ricorso della società cessionaria contro gli avvisi di accertamento di violazioni penalmente rilevanti ad essa (anche) notificati, li ha annullati per non aver l’Agenzia delle Entrate provato la consapevolezza o conoscibilità della frode usando l’ordinaria diligenza da parte del cessionario.