Quando un’amministrazione decide di affiancare al Responsabile Unico di Progetto (RUP) uffici di supporto o responsabili di fase, sorgono alcuni dubbi: quali poteri restano effettivamente in capo al RUP? Le indicazioni contenute nell’Allegato I.2 del Codice, molto dettagliate, aiutano a fare chiarezza o finiscono piuttosto per moltiplicare i rischi di contestazioni formali? E ancora: come devono essere gestiti in concreto gli obblighi sulle quote occupazionali giovanili e femminili previsti nei contratti PNRR?
Su questi temi è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7065 del 18 agosto 2025, che ha affrontato tre questioni pratiche di grande rilievo:
- la competenza ad adottare l’esclusione;
- la necessità di dichiarare l’impegno per le “pari opportunità” previsto dall’art. 47 del D.L. 77/2021;
- l’impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio in caso di omissione.
Il caso riguardava una gara regionale per servizi informatici: un raggruppamento era stato escluso perché una delle società non aveva inserito, in sede di offerta, la dichiarazione sull’assunzione di almeno il 30% di giovani e il 30% di donne, condizione vincolante per gli appalti PNRR. L’amministrazione aveva avviato un contraddittorio, ma la dichiarazione mancante era stata prodotta solo successivamente.
Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione, chiarendo che:
- l’impegno deve essere assunto già in fase di offerta, perché costituisce un requisito sostanziale, non una mera formalità;
- il soccorso istruttorio non è ammesso quando si tratta di elementi essenziali dell’offerta;
- la decisione sull’esclusione compete al RUP, mentre gli uffici di supporto possono limitarsi a funzioni istruttorie e di controllo documentale.
Il RUP, quindi, non è un semplice responsabile del procedimento, ma il garante del risultato: può distribuire compiti operativi, ma non cedere poteri valutativi o decisionali.