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Programma triennale acquisti beni e servizi: va adottato anche per il bar della scuola

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo:        3595

Data emissione:     23/06/2025

Argomenti:  Pianificazione e programmazione

Oggetto:       Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Quesito: Si chiede se è necessaria l’adozione del Programma Triennale degli acquisti in caso di concessione di servizio bar interno all’Istituto scolastico, come di seguito dettagliato: – gara sopra 140.000,00 euro, espletata tramite stazione appaltante qualificata; – aggiudicazione effettuata all’unico concorrente; – contratto non sottoscritto per rinuncia del concessionario aggiudicatario; – procedura avviata e conclusa nell’esercizio finanziario 2024.

Risposta aggiornata        

Il nuovo Codice ha confermato l’obbligo di redigere e pubblicare il programma triennale dei lavori ed il programma triennale, anch’esso ora triennale, degli acquisti di beni e servizi» Le FAQ presenti nella sezione dedicata alla programmazione del portale Hub Contratti Pubblici specificano che: «Ogni amministrazione pubblica deve predisporre e aggiornare annualmente un programma triennale che include sia i lavori pubblici che gli acquisti di beni e servizi» Le concessioni di servizi (come il bar) sono contratti di servizi e, benché disciplinate dal Titolo II del Codice, devono essere inserite nella scheda H (“acquisti di beni e servizi”) del programma, con l’indicazione degli elementi essenziali, della stima e della priorità. Orbene, qualora la gara sia stata bandita e aggiudicata nell’esercizio 2024 e poi risolta per rinuncia, l’Istituto doveva già avere preventivamente adottato (e pubblicato) il proprio Programma triennale degli acquisti di beni e servizi comprendente la concessione del servizio bar (importo ≥ € 140.000). In assenza di tale documento, si raccomanda di procedere all’adozione e pubblicazione del Programma, con conseguente aggiornamento dell’elenco annuale degli acquisti con la voce “Concessione servizio bar interno” e importo stimato e poi riproporlo nell’annualità successiva per avviare la nuova procedura di gara ad esito di rinuncia dell’unico soggetto aggiudicatario.

 

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