Tratto da: Lavori Pubblici 

La trasparenza non può travolgere la tutela dei segreti industriali: differenze con l’accesso agli atti e ruolo del bilanciamento ex art. 35 d.lgs. 36/2023.

Fino a che punto un cittadino può accedere alle offerte tecniche presentate in gara? Quali sono i confini tra il diritto alla trasparenza e la tutela dei segreti industriali e commerciali? E come deve muoversi l’amministrazione quando riceve un’istanza di accesso da parte di un soggetto che non ha partecipato alla procedura?

Offerta tecnica e accesso agli atti: diritti e limiti

La tensione tra trasparenza amministrativa e tutela dei segreti industriali è al centro della sentenza del Consiglio di Stato del 4 settembre 2025, n. 7201, relativa a un ricorso contro il diniego di accesso richiesto da un soggetto estraneo alla gara.

L’istanza riguardava il contratto stipulato con l’aggiudicatario e la relativa offerta tecnica. Mentre il contratto è stato reso disponibile, la parte tecnica è stata negata sulla base della dichiarazione dell’operatore che segnalava la presenza di informazioni coperte da segreto tecnico e commerciale.

Il TAR aveva già ritenuto legittimo il diniego e il Consiglio di Stato, in appello, ha confermato questa impostazione, sottolineando che non può essere riconosciuto a un terzo un livello di conoscenza superiore a quello dei concorrenti.

Accesso agli atti: le coordinate normative

Per comprendere la decisione della giustizia amministrativa è utile richiamare quanto previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, con il quale il legislatore ha recepito i principi fissati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 10/2020), estendendo l’accesso civico generalizzato anche al settore degli appalti.

Si tratta di un passaggio importante, che conferma la volontà di aprire le procedure di gara a una maggiore trasparenza.

Tuttavia, lo stesso art. 35 chiarisce che questo diritto non è assoluto: i limiti sono quelli fissati dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, che tutela, tra gli altri, gli interessi economici e commerciali degli operatori economici.

Se è vero che l’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 ha codificato l’accesso civico generalizzato in relazione al settore degli appalti, non per questo ha fatto venire meno l’operatività dei c.d. interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, come si evince anche dalla relazione illustrativa.

Ne consegue, quindi, che spetta all’amministrazione operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all’ostensione e alla riservatezza non potendo comunque l’accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi alla tutela dei segreti commerciali dell’aggiudicatario e falsare la concorrenza futura.

Accesso agli atti e accesso documentale

Inoltre, occorre distinguere tra accesso civico generalizzato e accesso documentale ex legge n. 241/1990. Il primo è un diritto riconosciuto a chiunque, senza necessità di motivare un interesse specifico; il secondo è uno strumento difensivo, utilizzabile solo da chi deve tutelare una posizione giuridica.

Se già i concorrenti non possono ottenere l’ostensione integrale delle offerte tecniche, a maggior ragione tale possibilità non può essere concessa a un soggetto estraneo alla gara. Diversamente, si verrebbe a creare un paradosso: un terzo potrebbe conoscere più di quanto spetta ai partecipanti stessi.

La decisione del Consiglio di Stato

La sentenza insiste sul ruolo centrale del bilanciamento che l’amministrazione deve compiere: non basta richiamare in modo astratto la tutela dei segreti, occorre spiegare perché l’ostensione di un documento arrecherebbe un pregiudizio concreto all’operatore economico.

Nel caso esaminato, l’offerta tecnica conteneva elementi organizzativi, gestionali e migliorativi che rappresentavano il patrimonio competitivo dell’impresa. La Prefettura ha quindi motivato in modo adeguato il diniego, valorizzando la dichiarazione dell’aggiudicatario.

Un richiamo importante arriva anche dal diritto europeo: la Corte di Giustizia, con l’ordinanza del 10 giugno 2025 (causa C-686/24), ha escluso che vi sia un diritto automatico di accesso agli atti di gara, imponendo invece un bilanciamento caso per caso tra trasparenza e tutela dei segreti industriali.

L’appello è stato quindi respinto, confermando che:

  • la trasparenza non può trasformarsi in uno strumento per compromettere la concorrenza;
  • le stazioni appaltanti devono motivare i loro dinieghi, ma possono anche rilasciare versioni parziali o oscurate dei documenti per garantire un equilibrio tra i diversi interessi;
  • per gli operatori economici, invece, è fondamentale predisporre dichiarazioni precise già in sede di gara, indicando quali parti dell’offerta contengono informazioni sensibili e spiegando il danno derivante dalla loro divulgazione.
Torna in alto