Tratto da: Ministero Interno
Si ritiene che, in assenza di uno specifico atto regolamentare, il consigliere non possa, durante la seduta consiliare, filmare con il cellulare il proprio intervento.
(Parere n.15329 del 15.5.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha trasmesso una richiesta di parere formulata da un consigliere comunale concernente la possibilità di filmare con il cellulare il proprio intervento in consiglio per poterlo pubblicare sui social. Il presidente del consiglio comunale ha riscontrato negativamente la richiesta del consigliere. In merito si evidenzia, come già osservato con un precedente parere di quest’Ufficio del 28 giugno 2018, che il vigente ordinamento conferisce al consiglio comunale autonomia funzionale ed organizzativa (art.38, comma 3, T.U.O.E.L.) entro la quale si riconduce la potestà di regolare, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell’assemblea, tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all’attività di verbalizzazione del segretario comunale che da parte dei consiglieri, degli organi di informazione e dei cittadini che assistono alla sedute pubbliche. In merito, si è espresso il TAR Veneto che, con sentenza n.826 del 16.3.2010, ha affermato che, in assenza di un’apposita disciplina regolamentare adottata dall’ente, non possono essere garantiti i diritti previsti dal codice sul trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. n.196 del 2003 e successive modifiche, non essendo consentito al sindaco-presidente del consiglio comunale, nel corso delle sedute del consiglio medesimo, estemporanei assensi alla videoregistrazione. Nel caso in esame risulta che il comune abbia adottato il regolamento per l’utilizzo della pagina facebook e non abbia adottato, come ha riferito la Prefettura, il regolamento del funzionamento del consiglio comunale. In merito, si osserva che l’articolo 7 del d.lgs. n.267/2000, rubricato “Regolamenti”, prevede che i comuni e le province, attraverso la deliberazione dei rispettivi consigli, adottano dei regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. È lasciato, quindi, agli enti locali un ampio spazio alla deliberazione di questi regolamenti. Relativamente al caso prospettato, per le considerazioni sopra esposte, si ritiene che, in assenza di uno specifico atto regolamentare, il consigliere non possa, durante la seduta consiliare, filmare con il cellulare il proprio intervento per poterlo pubblicare sui social, in quanto tale ipotesi andrebbe normata nel relativo atto concernente il funzionamento delle sedute del consiglio, anche per dare certezza del contesto istituzionale nel quale si procede a realizzare la videoregistrazione. Questa Amministrazione, anche per le riunioni in modalità in videoconferenza o in modalità mista, ha precisato, con circolare n.33 del 19 aprile 2022, la necessità dell’adozione, da parte degli enti locali, di un apposito regolamento recante la disciplina delle sedute in videoconferenza nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri di trasparenza, al fine di assicurare la tracciabilità, identificabilità e certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse.