Tratto da: Lavori Pubblici 

Il parere n. 2956/2025 distingue tra incarichi a soggetti esterni e incentivi al personale interno: due strumenti complementari per rafforzare il ruolo del RUP.

La struttura di supporto al Responsabile Unico di Progetto (RUP) può essere costituita da soggetti esterni all’amministrazione oppure vi possono fare parte anche soggetti interni alla stessa amministrazione? E risorse finanziarie a disposizione possono remunerare anche i dipendenti pubblici, oppure soltanto professionisti esterni?

Sono queste le domande chiave a cui ha fornito risposta il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 2956 del 3 giugno 2025, è entrato nel merito della nuova figura dal RUP che il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) ha ridisegnato, accentuandone la centralità nel ciclo dell’appalto e affiancandogli, in caso di particolare complessità, una struttura di supporto.

Tuttavia, l’applicazione pratica delle norme ha generato dubbi:

su chi può essere chiamato a comporre la struttura di supporto;
su come vadano ripartite le risorse finanziarie previste dall’art. 15, comma 6, del Codice dei contratti, in rapporto al regime degli incentivi del 2% di cui all’art. 45.
Dubbi che il MIT ha affrontato, fornendo alcune importanti precisazioni.

Preliminarmente il MIT ha confermato che nella struttura di supporto al RUP possono entrare sia soggetti interni all’amministrazione che soggetti esterni, sulla base delle esigenze specifiche e della discrezionalità organizzativa della stazione appaltante.

Per quanto concerne, invece, la destinazione delle risorse pari all’1% dell’importo a base di gara, queste possono essere utilizzate esclusivamente per incarichi a soggetti esterni. Per i dipendenti interni resta applicabile l’incentivo alle funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Codice dei contratti (fino al 2%).

Il MIT sottolinea, inoltre, che l’istituzione della struttura e l’affidamento degli incarichi costituiscono una facoltà e non un obbligo, attivabile soprattutto nei casi di appalti complessi o che richiedono competenze altamente specialistiche.

Il punto di partenza è l’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di affiancare al RUP una struttura di supporto e di destinare, a tal fine, risorse finanziarie fino all’1% dell’importo posto a base di gara. Come anticipato, non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà da esercitare nei casi in cui l’intervento presenti particolari complessità o richieda competenze specialistiche non sempre reperibili all’interno dell’ente.

A chiarire meglio questa previsione interviene l’Allegato I.2 al Codice, che non solo ribadisce la possibilità di conferire incarichi esterni, ma apre anche alla creazione di una struttura stabile o condivisa tra più stazioni appaltanti, attraverso accordi stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990. Una scelta che permette di razionalizzare le risorse e di mettere in rete professionalità qualificate.

Accanto a questa disciplina, occorre ricordare il ruolo dell’art. 45 del Codice, dedicato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale interno. Qui si prevede la possibilità di destinare fino al 2% dell’importo a base di gara a favore dei dipendenti che partecipano alle attività tecniche indicate nell’Allegato I.10. In questo modo si tiene distinto il canale di finanziamento: da un lato le risorse per incarichi esterni (1%), dall’altro gli incentivi per il personale interno (2%).

Dal parere ministeriale emerge con chiarezza la volontà di separare i due piani di intervento: quello degli incarichi esterni e quello degli incentivi interni. L’1% previsto dall’art. 15, comma 6, non è uno strumento generico per retribuire chiunque operi a supporto del RUP, ma una leva pensata per consentire alla stazione appaltante di acquisire competenze specialistiche dall’esterno, soprattutto quando il livello di complessità della procedura supera le capacità interne.

Diverso è invece il meccanismo degli incentivi disciplinato dall’art. 45, che riguarda esclusivamente il personale interno. Qui la logica è quella di riconoscere e premiare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, evitando di generare sovrapposizioni o, peggio, duplicazioni di compensi.

Si tratta quindi di due strumenti complementari:

  • da un lato, le risorse per incarichi esterni assicurano l’apporto di professionalità aggiuntive;
  • dall’altro, l’incentivo del 2% garantisce che anche i dipendenti interni trovino un’adeguata valorizzazione economica per il lavoro tecnico svolto.

In questo modo si realizza un equilibrio tra rafforzamento organizzativo e riconoscimento delle competenze già presenti in amministrazione, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza.

Il nuovo intervento del MIT offre indicazioni utili per le stazioni appaltanti, che possono così muoversi con maggiore certezza:

  • struttura di supporto al RUP flessibile: può includere sia interni che esterni, in base alle esigenze della procedura;
  • risorse dell’1%: riservate esclusivamente agli incarichi esterni, senza possibilità di estensione al personale interno;
  • incentivi del 2%: rimangono lo strumento principale per valorizzare i dipendenti che svolgono funzioni tecniche.

In definitiva, il sistema è costruito per garantire un corretto bilanciamento: ricorrere agli esterni quando serve un apporto specialistico e premiare gli interni attraverso un meccanismo trasparente di incentivazione.

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