Giustizia amministrativa – Appello – Provvedimento successivo alla sentenza di primo grado – Bene della vita – Mancato conseguimento – Conseguenze – Improcedibilità ricorso di primo grado
Laddove l’amministrazione, nel corso del giudizio d’appello, abbia dato esecuzione alla sentenza – eccedendo rispetto agli effetti di quest’ultima e adottando un provvedimento, senza clausole di riserva o condizioni, che non determini il conseguimento del bene della vita per l’originario ricorrente – il ricorso di primo grado diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (ad agire), con la conseguente riforma della sentenza impugnata. (1).
Fattispecie relativa a impugnativa di silenzio inadempimento esitato nel corso del giudizio di appello con un provvedimento espresso che ha ricusato l’istanza del privato originario ricorrente. In motivazione, la sezione ha chiarito che: a) sono circostanze impeditive della prosecuzione del giudizio d’appello: a.1.) l’adozione di un provvedimento definitivo che dia esecuzione alla sentenza, eccedendone gli effetti e senza clausole di riserva o condizioni; a.2.) l’emanazione di un provvedimento espresso nel corso di un giudizio sul silenzio inadempimento; b) in tali casi, si verificano le seguenti conseguenze: b.1.) l’appello dell’amministrazione o del controinteressato soccombente in primo grado diviene improcedibile; b.2.) se il provvedimento sopravvenuto in grado d’appello non riconosce il bene della vita oggetto del ricorso di primo grado, il ricorso in primo grado diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria in appello e riforma della sentenza di primo grado; b.3.) se il provvedimento sopravvenuto in grado d’appello riconosce il bene della vita oggetto del ricorso di primo grado, si distingue tra: b.3.1.) riconoscimento con effetti ex tunc, il quale determina la declaratoria di cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.; b.3.2.) riconoscimento con effetti ex nunc, il quale determina l’improcedibilità del ricorso in primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2022, n. 2829; 28 febbraio 2022, n. 1383 del 2022; sez. V, 6 dicembre 2012, n. 6261; sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440; Ad. plen., 27 febbraio 2003, n. 3, in Foro it., 2003, III, 7 e in Dir. proc. amm., 4, 2003, 1198, con nota di ANDREIS