tratto da giustizia-amministrativa.it

Ambiente – Danno ambientale – Inquinamento – Proprietario – Responsabilità – Obbligo di bonifica – Esclusione

Il proprietario incolpevole, che non ha contribuito all’inquinamento del sito, è tenuto esclusivamente a segnalare alle autorità il superamento o il pericolo di superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazione e ad adottare le misure di prevenzione del danno ambientale, mentre ha la mera facoltà di assumere in proprio le restanti iniziative di contrasto e riparazione del danno, onde mantenere il fondo libero dai pesi derivanti dall’eventuale attivazione d’ufficio delle autorità. Infatti, il proprietario rimane esposto al privilegio speciale e agli oneri reali sul fondo per il caso in cui, non essendo stato individuato il responsabile dell’inquinamento, le amministrazioni competenti realizzino d’ufficio le misure di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, rivalendosi poi delle spese sul proprietario, nei limiti del valore del fondo. Pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata né, quindi, l’obbligo di bonificare il sito o di adottare le misure di messa insicurezza di emergenza per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale all’inquinamento riscontrato. (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2024, n. 7313; 26 gennaio 2021, n. 780; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3449; 19 marzo 2009, n. 161; Ad. plen., 25 settembre 2013, n. 21, ord.

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