tratto da biblus.acca.it

Con il parere di precontenzioso n. 259 del 23 giugno 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) interviene su aspetti centrali dell’istituto dell’avvalimento e sull’obbligo di verifica della congruità dei costi della manodopera.

La vicenda riguarda una contestazione originata dal secondo in graduatoria che riguarda l’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in favore di un operatore economico che sarebbe privo dei requisiti di qualificazione. Il contratto di avvalimento stipulato al fine di acquisire il requisito di qualificazione sarebbe affetto da nullità, poiché privo dell’indicazione specifica dei mezzi e delle attrezzature oggetto di prestito. L’istante afferma che sarebbe affetto da nullità anche il contratto di avvalimento premiale stipulato con la stessa ausiliaria per far acquisire maggior punteggio.

L’istante accusa, inoltre, la stazione appaltante di non aver effettuato la verifica di congruità del costo della manodopera ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 36/2023, nonostante l’aggiudicataria avesse dichiarato un costo inferiore a quello indicato nel bando di gara, sostenendo che l’omessa verifica renderebbe illegittima l’aggiudicazione stessa.

Alla luce di ciò l’istante chiede parere all’ANAC.

La stazione appaltante, d’altra parte, conferma che il contratto di avvalimento avente ad oggetto la qualificazione SOA, fosse effettivamente privo dell’allegato con l’elenco dei mezzi e delle attrezzature, ma allo stesso tempo pone in luce la completezza del contenuto delle dichiarazioni rese nel caso di specie ai fini dell’avvalimento, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’indagine sulla presenza degli elementi essenziali dell’avvalimento va svolta secondo le regole dell’ermeneutica contrattuale e dunque secondo i canoni della buona fede. Il contratto di avvalimento non deve spingersi per forza fino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’indicazione numerica del personale o all’esatta indicazione delle qualifiche.

La S.A. evidenzia inoltre come l’art. 104 del Codice non prevede che l’elencazione dei mezzi e delle attrezzature oggetto di avvalimento sia inserita nel contratto a pena di nullità.

Secondo l’ANAC l’operato della stazione appaltante è conforme alla normativa, in quanto l’oggetto del contratto di avvalimento non risulta indeterminato o indeterminabile e appare coerente con l’art. 104 del d.lgs. 36/2023, in quanto l’ausiliaria poneva a disposizione:

  • la propria attestazione SOA (che dà anche conto dell’esistenza delle certificazioni di qualità);
  • le proprie risorse (in particolare la propria direzione tecnica);
  • un numero specifico di operai (anche qualificati);
  • mezzi e attrezzature (di cui la giurisprudenza non richiede una esatta individuazione e quantificazione);
  • i propri requisiti di capacità organizzativa e tecnico-economica.

L’ANAC ha ritenuto legittimo anche l’avvalimento premiale, in quanto le certificazioni ISO erano già strettamente connesse alla SOA oggetto dell’avvalimento principale. Non può essere accolta neppure la contestazione relativa alla mancata verifica dei costi della manodopera in quanto l’istante non ha fornito alcuna dimostrazione della insufficienza dei costi della manodopera indicati dall’aggiudicatario rispetto ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di settore.

Torna in alto