Quali sono le competenze del RUP e quali quelle dei responsabili di fase: il TAR Liguria fa chiarezza.
La sentenza del TAR Liguria 944/2025, respingendo il ricorso principale di un’impresa esclusa, chiarisce aspetti importanti relativi ai requisiti di partecipazione, al ruolo del R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) e alla ripartizione delle competenze tra stazioni appaltanti.
Il contenzioso si è originato da una gara d’appalto indetta dalla Regione Liguria, in qualità di S.U.A.R. (Stazione Unica Appaltante Regionale), per l’affidamento della progettazione esecutiva in modalità BIM e l’esecuzione dei lavori di recupero di un ex ospedale per farne una residenza universitaria. Il ricorrente, un consorzio, veniva escluso dopo la verifica dell’offerta. Le motivazioni principali dell’esclusione riguardavano due punti chiave:
- la mancata dimostrazione di un requisito di partecipazione relativo a un servizio di punta (progettazione di opere a verde) eseguito in BIM.
- l’omessa produzione di documentazione relativa a una società terza indicata nell’offerta, il cui ruolo la stazione appaltante non riteneva marginale.
A questi si aggiungevano, nel ricorso, censure sul ruolo e le competenze del R.U.P., contestando l’assenza di competenze tecniche e la legittimità della sua nomina.
Nello specifico, la stazione appaltante, in qualità di S.U.A.R. (Stazione Unica Appaltante Regionale), che ha bandito la gara aveva nominato un “responsabile di fase” per l’affidamento. Parallelamente, l’ente non qualificato, che beneficiava dell’appalto, aveva nominato un proprio “Responsabile Unico del Progetto”. Il ricorrente ha sostenuto che, in base all’articolo 62, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, solo la stazione appaltante qualificata ha il potere di nominare il RUP, mentre l’ente richiedente può solo nominare un Responsabile del Procedimento, figura priva di poteri decisionali esterni, come quello di disporre un’esclusione.
Sulla ripartizione delle competenze, il Tribunale ha validato il modello organizzativo adottato, che prevedeva un Responsabile Unico per la fase di affidamento nominato dalla S.U.A.R. e un Responsabile del Procedimento per le attività di pertinenza dell’ente beneficiario. Questo schema, pur con una terminologia non sempre allineata al codice, è stato considerato rispettoso dell’art. 62, co. 13, che ammette una ripartizione dei compiti tra gli enti coinvolti, purché il R.U.P. mantenga funzioni di supervisione e coordinamento. La decisione di esclusione, pur formalmente “presa d’atto” da parte della S.U.A.R., era sostanzialmente frutto di un’istruttoria condotta in conformità con questo modello organizzativo, con un’implicita adesione alle proposte dell’ente beneficiario.
Al di là delle imprecisioni nella terminologia, è la sostanza delle funzioni svolte a prevalere sulla forma:
- il “responsabile di fase” della stazione appaltante qualificata, nonostante il nome, ha svolto tutte le funzioni tipiche di un RUP, curando l’intera procedura di affidamento;
- il “RUP” dell’ente non qualificato, al contrario, ha agito come un semplice responsabile del procedimento, occupandosi dell’istruttoria e dei requisiti dei partecipanti, attività che l’articolo 62, comma 13 attribuisce proprio alla stazione appaltante beneficiaria.
Quindi, i poteri decisionali sono rimasti in capo al RUP dell’ente qualificato, mentre il responsabile dell’ente non qualificato ha fornito un supporto tecnico, una sorta di “proposta” istruttoria.
Il TAR Liguria ha sottolineato come la scissione delle funzioni del RUP in diverse figure, come i responsabili di fase, sia una scelta prevista dal Codice dei Contratti (art. 15, comma 4). Questo approccio, supportato anche dall’ANAC, permette di delegare compiti specifici a diverse figure, mantenendo però l’unicità e la responsabilità finale del RUP. La decisione finale spetta sempre al RUP dell’ente qualificato che gestisce la gara: si conferma la sostanza del ruolo che prevale sempre sulla sua denominazione formale.