Sentenza del 02/05/2025 n. 2587/2 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno
Regime dell’impugnazione degli atti atipici Contestabilità della riedizione del potere impositivo
Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile autonomamente, trattandosi di comunicazione da cui deriva l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale destinata alla verifica della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, e non rileva rispetto a tale principio il fatto che il preavviso di fermo non sia contenuto nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art.19 del D.lgs. n.546 del 1992 in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo.
Al contribuente è riconosciuto altresì il diritto di contestare la riedizione del potere impositivo nel caso in cui ritenga che lo stesso non sia stato conforme ad una precedente pronuncia giurisdizionale a lui favorevole.
A tali conclusioni è giunta la Corte di Giustizia Tributaria di Salerno che accogliendo il ricorso ha annullato il preavviso di fermo.
Nel caso di specie ,il ricorrente infatti ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo notificatagli dall’Agente della Riscossione per omesso versamento dell’IMU rappresentando di aver già fatto ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate competente aveva accertato una maggiore rendita catastale rispetto a quella dichiarata ottenendo per tale via il riconoscimento di una riduzione della rendita stessa; successivamente però l’amministrazione comunale aveva richiesto il pagamento dell’IMU assumendo come valore la rendita originaria, costringendo pertanto il contribuente a ricorrere nuovamente, l’adita Corte ordinava all’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’imposta sulla base della rendita catastale stabilita nei precedenti giudizi; nelle more della definizione però dell’ultimo procedimento citato l’Agente della Riscossione aveva notificato il preavviso di fermo di cui trattasi.