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Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Deposito in giudizio di scritti difensivi da parte dell’amministrazione non costituita – Inammissibilità.

Nel processo amministrativo, l’amministrazione che non sia costituita in giudizio non può depositare, motu proprio e in assenza di un rappresentante processuale, scritti difensivi. Di contro, la stessa è tenuta al deposito dei documenti chiesti in via istruttoria dal giudice, anche senza il necessario intervento dell’Avvocatura dello Stato, dal momento che in tali casi non agisce in veste di parte processuale ma nell’adempimento dei doveri di collaborazione nell’interesse della giustizia. (1).

 Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Effetti extra-penali delle sentenze di patteggiamento – Autonomia dell’iniziativa disciplinare.

L’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come modificato dalla c.d. riforma Cartabia, nel sancire l’impossibilità giuridica di utilizzare ai fini di prova la (sola) sentenza di patteggiamento ai fini disciplinari, non impedisce all’amministrazione di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti in esito alla detta sentenza, né le preclude l’autonomo apprezzamento dei fatti che hanno dato origine al procedimento penale, con facoltà per la stessa amministrazione di valutare ogni altro elemento utile emerso nel corso delle indagini e del processo ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità disciplinare del dipendente pubblico per il comportamento tenuto. (2).
In motivazione, la sezione ha specificato che: i) in seguito all’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, non è più consentita l’equiparazione delle sentenze di patteggiamento a quelle di condanna, nei soli casi di condanne prive di pene accessorie, ai fini dell’applicazione di conseguenze pregiudizievoli previste da norme extra-penali, tenuto conto che la ratio della riforma è quella di incentivare l’appetibilità – per l’imputato – del ricorso al rito alternativo del patteggiamento, in un’ottica deflattiva del processo penale, riducendo le conseguenze dell’accertamento della sua penale responsabilità; ii) tuttavia, le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego non rappresentano un effetto automatico e immediato rispetto ad una pronuncia di condanna in sede penale, trovando piuttosto il loro sostrato nell’autonoma valutazione del fatto storico da parte della competente autorità che, una volta rilevata la violazione dello statuto disciplinare del dipendente pubblico, provvederà ad irrogare una sanzione proporzionata alla gravità della condotta posta in essere, previa interlocuzione con l’incolpato; iii) la conclusione del giudizio penale, lungi dal compendiare anche il risultato del procedimento disciplinare, si pone invero quale presupposto per consentire all’amministrazione di effettuare le proprie valutazioni all’esito della vicenda penale, ove la condotta dell’imputato viene nuovamente analizzata dall’autorità disciplinare, mediante un apprezzamento del fatto e delle circostanze rilevanti ai fini disciplinari.

 Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Decorrenza del termine per l’esercizio della potestà disciplinare – Piena e certa conoscenza della sentenza di patteggiamento.

In seguito alla c.d. riforma Cartabia, dal momento che le sentenze di patteggiamento non possono più essere equiparate a sentenze di condanna, il termine per l’esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale della Polizia di Stato è quello di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737/1981. Il detto termine, tuttavia, decorre non dalla data di pubblicazione della sentenza ma dal momento in cui l’amministrazione ne ha avuto piena conoscenza, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, oltre che “legalmente certa”. (3).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV-ter, 4119/2024.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini

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