tratto da corteconti.it

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DA RIVERSARE A CASSA SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MARE

La Sezione delle autonomie si è espressa in merito al riversamento da parte dei Comuni delle componenti perequative TARI alla CSEA, come previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023 e dalla circolare CSEA n. 59/2024/RIF, adottate in attuazione della cosiddetta legge “Salva-mare”. In tale contesto, sono emerse due questioni.

La prima questione che riguarda la possibilità di considerare, ai fini del riversamento, l’importo effettivamente incassato dai contribuenti anziché quello accertato è stata ritenuta inammissibile, in quanto coinvolge aspetti legati a diritti la cui tutela giudiziaria è affidata ad altro giudice.

La seconda questione riguarda la corretta registrazione, nel bilancio comunale, delle somme legate alle componenti perequative TARI. È stato chiarito che questi importi devono essere imputati come entrate di parte corrente e non come partite di giro, poiché si tratta di risorse spettanti direttamente al Comune che è tenuto a riversare alla CSEA, in base a un’obbligazione distinta.

Tale impostazione deriva dal fatto che i Comuni non operano come semplici intermediari per conto della CSEA, bensì esercitano una funzione propria, come previsto dall’art. 14, comma 27, lettera f), del D.L. n. 78/2010. Di conseguenza, le spese per il riversamento devono trovare effettiva copertura nel bilancio dell’anno in cui si generano.

Documenti di riferimento

Delibera n. 13/SEZAUT/2025/QMIG [558,447 KB PDF]

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