l TAR Campania, con la sentenza 5288/2025, affronta il delicato tema della competenza decisionale in caso di esclusione per offerta incompleta.
Il contenzioso trae origine dall’esclusione di un operatore economico in una procedura di gara basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’esclusione è stata motivata dalla mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale, richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara. Nonostante l’attivazione del soccorso istruttorio, l’operatore non ha ottemperato alla richiesta integrativa ed è quindi stato escluso.
Secondo il ricorrente, la decisione di esclusione sarebbe stata adottata dalla Commissione di gara in violazione dell’art. 15 del Codice dei contratti e dell’art. 7 dell’Allegato I.2, che attribuiscono la competenza esclusiva al RUP. Inoltre la richiesta di integrazione documentale sarebbe stata trasmessa esclusivamente tramite piattaforma telematica, senza notifica via PEC, compromettendo il diritto alla conoscenza dell’atto. Infine la clausola che impone la presentazione del progetto di assorbimento sarebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 D.Lgs. 36/2023), configurandosi come causa non ammissibile.
Il TAR Campania ha respinto ogni censura, precisando in primo luogo che non si è trattato di un provvedimento di esclusione in senso tecnico, ma di una non ammissione automatica derivante da una carente integrità dell’offerta. La Commissione ha semplicemente rilevato l’assenza del documento essenziale (progetto di riassorbimento del personale) e segnalato l’impossibilità di procedere oltre. In questo contesto, non ha esercitato poteri decisionali, ma ha adempiuto alla propria funzione tecnica di verifica.
Non ogni attività ricognitiva di una causa di esclusione deve necessariamente culminare in un atto espresso del RUP, qualora l’esclusione discenda direttamente da una clausola della lex specialis e sia formalizzata da un dirigente legittimato a firmare gli atti del procedimento (come nel caso specifico dalla Dirigente responsabile della fase di affidamento). L’art. 7 dell’allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, peraltro, chiarisce che il RUP può svolgere tutte le attività non valutative, mentre la Commissione conserva piena competenza in ordine ai profili tecnico-discrezionali dell’offerta. In tale quadro, la funzione della Commissione non è stata travalicata, ma esercitata legittimamente nell’ambito del proprio ruolo.
La clausola che impone l’obbligo di allegare il progetto di assorbimento del personale, inoltre, è stata considerata valida e conforme sia alle disposizioni imperative del Codice (art. 57 e 102), sia all’interesse pubblico alla tutela dell’occupazione in servizi ad alta intensità di manodopera.
Il caso affrontato dal TAR Campania dimostra quanto sia facile incorrere in errori procedurali: esclusioni contestate, ruoli mal definiti, soccorso istruttorio mal gestito. Con il nuovo Codice dei Contratti, ogni passaggio dev’essere tracciabile, documentato e assegnato al soggetto giusto.