La ragionevolezza della preclusione processuale ex art. 32, commi 4 e 5, d.p.r. n. 600/1973
29/07/2025
È stata depositata ieri, 28 luglio 2025, la sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2025: sito esterno banca dati CERDEF.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma.
Il giudice a quo aveva paventato un contrasto della preclusione processuale di produzione in giudizio dei documenti richiesti e non esibiti in sede procedimentale con il diritto di difesa ex art. 24 Cost., il diritto alla pubblica udienza inteso come diritto al controllo sociale su una parte del giudizio ex art. 25 Cost., il diritto a un processo equo e giusto ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU e il diritto alla difesa con i suoi corollari della parità delle armi tra le parti del giudizio e del diritto al silenzio.
La Corte costituzionale ha ritenuto come un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate ne suggerisca una lettura ancor più stringente rispetto a quella già proposta dalla Corte di Cassazione (C. Cass. 1° agosto 2019, n. 20731), che ne aveva salvato la portata a condizione che la richiesta dell’Amministrazione finanziaria sia rivolta specificamente al contribuente o a un suo ausiliare, sia specifica e puntuale, assegni al destinatario un congruo termine per rispondere (comunque non inferiore a quindici giorni), non riguardi informazioni già in possesso dell’Amministrazione, che essa potrebbe agevolmente reperire interrogando le banche dati a sua disposizione e, infine, non sia stata possibile soddisfare per causa non imputabile al contribuente.
Per la Corte costituzionale, inoltre, la preclusione probatoria intanto si giustifica in quanto, oltre alle condizioni descritte, sia interpretata nel senso di operare solo per i dati che hanno un contenuto univocamente «a favore del contribuente».
Laddove i documenti richiesti, invece, abbiano un contenuto misto o depongano, anche solo parzialmente, contro le ragioni del contribuente la preclusione ex art. 32 cit. perde di ragionevolezza.
A questo esito interpretativo la Consulta è pervenuta valorizzando il carattere solidale del dovere tributario e la ratio che ha ispirato la disposizione censurata e, più in generale, la riforma fiscale nel suo complesso: il ripensamento dei rapporti Fisco-contribuente, che devono essere informati ai principi di buona fede e reciproca e leale collaborazione in vista del chiarimento pre-contenzioso delle reciproche posizioni, con risparmio di energie economiche e processuali.