Sentenza del 24/07/2025 n. 124 – Corte Costituzionale
Illegittimità costituzionale della previsione che devolve alla giurisdizione tributaria le controversie relative all’atto di recupero del contributo ovid a fondo perduto di cui all’art.1 comma 1 DL 137/2020
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2025: sito esterno in una nuova scheda sulla giurisdizione del contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“contributo covid”).
Secondo il giudice delle leggi, le caratteristiche strutturali e funzionali del contributo a fondo perduto rendono evidente che il sussidio finanziario in esame non presenta natura tributaria.
Infatti, “difetta uno dei caratteri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere una fattispecie di natura tributaria – ossia la definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo –, perché viene in rilievo l’erogazione, da parte dello Stato, di una somma di denaro a operatori economici privati” (Considerato in diritto, par. 3.2.1), né, secondo la Consulta, integra i caratteri di un beneficio fiscale.
Pertanto, ai sensi dell’art. 102, comma 2, Cost., l’assenza di natura tributaria non consente al legislatore di attribuire al giudice speciale le controversie relative a questo contributo, venendo altrimenti snaturata la materia attribuita alla cognizione del giudice tributario.