La verifica dell’anomalia delle offerte spetta in via esclusiva al Responsabile Unico del Progetto (RUP), escludendo ogni possibilità che tale competenza possa essere esercitata dalla commissione giudicatrice. A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 5741/2025.
Il caso riguarda una contestazione sollevata in appello da un concorrente secondo cui la verifica dell’anomalia della propria offerta era stata svolta direttamente dalla commissione di gara, in violazione delle disposizioni normative e della lex specialis. In particolare, la commissione aveva eseguito una valutazione generalizzata e preventiva su tutte le offerte, culminando in un azzeramento del punteggio senza disporre un’esclusione formale per anomalia.
Il Consiglio di Stato ha accolto la doglianza, evidenziando l’irregolarità del procedimento: l’attività di verifica è stata svolta da un organo privo di competenza, in aperta contraddizione sia con il disciplinare di gara che con il quadro normativo vigente, in particolare l’allegato I.2 del Codice dei contratti pubblici nel quale si specifica che il RUP è responsabile della verifica di congruità delle offerte nel caso di aggiudicazione al minor prezzo. In situazioni che richiedano competenze tecniche specifiche o valutazioni complesse, può avvalersi di una struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc, ma solo per attività di natura istruttoria, come confermato anche dalla giurisprudenza recente (Cons. St., Sez. III, n. 3602/2020; Sez. V, n. 1371/2020; n. 7805/2019; n. 3646/2017).
In caso di supporto tecnico o istruttorio, il RUP deve esaminare criticamente le risultanze e adottare il provvedimento conclusivo, sia esso l’esclusione dell’offerta sospetta di anomalia o l’aggiudicazione della gara. La funzione decisoria non può in alcun modo essere delegata: spetta esclusivamente al RUP la valutazione finale delle offerte sospette di anomalia, nonché l’adozione dei relativi atti, come ribadito anche dall’articolo 2, comma 1, del medesimo allegato, nella versione aggiornata dal D.Lgs. 209/2024, a seguito del parere n. 1463/2024 del Consiglio di Stato.