tratto da biblus.acca.it

Con il parere rilasciato il 9 luglio 2025 (fascicolo 2672/2025), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito un quadro interpretativo aggiornato in merito all’accesso civico generalizzato, strumento previsto dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D.Lgs. n. 97/2016), che consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di un interesse giuridicamente rilevante. L’ANAC ha affrontato nel dettaglio la disciplina applicabile, chiarendo i limiti, le modalità operative e le responsabilità delle amministrazioni nella gestione delle istanze di accesso, anche in relazione agli appalti pubblici, sia nella fase procedimentale sia in quella esecutiva.

I limiti dell’accesso civico generalizzato

Il parere ANAC sottolinea che i limiti all’accesso civico generalizzato sono eccezionali e tassativi, essendo finalizzati esclusivamente alla tutela di interessi pubblici e privati specificamente indicati nell’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013. In particolare:

  • tutela della sicurezza nazionale, ordine pubblico, relazioni internazionali, difesa, politica economica e finanziaria (Comma 1);
  • protezione di dati personali, segreti commerciali, interessi economici e industriali (Comma 2);
  • esclusioni specifiche previste da leggi ordinarie (Comma 3).

Non è legittimo opporre un diniego basato su limitazioni temporali, come stabilito dalla Circolare FOIA n. 2/2017: i documenti precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 sono ugualmente accessibili, salvo che sussistano vincoli specifici.

Individuazione del soggetto competente per la gestione della richiesta

Nel parere viene affrontato il tema dell’individuazione del soggetto competente alla gestione della richiesta, richiamando la sentenza del TAR Lazio n. 4122/2019. Qualora i documenti siano detenuti da più amministrazioni, l’istanza deve essere indirizzata a quella che ne ha la titolarità funzionale (“ratione officii”).

Un eventuale diniego può essere giustificato solo se la ricerca dei documenti richiesti comporti un carico irragionevole di lavoro che interferisca con il buon andamento dell’ente. Pur riconoscendo il diritto di accesso anche a documenti non proprio recenti, l’amministrazione può valutare, caso per caso, se l’attività necessaria per individuare e reperire i dati richiesti possa compromettere il buon andamento dell’ente. A questo proposito, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 10/2020, ha sancito la possibilità di rigettare le richieste che comportino un carico di lavoro irragionevole e sproporzionato, tale da incidere negativamente sull’organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione.

Il ruolo del responsabile per la trasparenza

Ogni amministrazione deve individuare formalmente un responsabile per la trasparenza, cui è attribuita la competenza a gestire le istanze di accesso civico generalizzato. Tale soggetto:

  • deve valutare le richieste in modo snello e privo di formalismi;
  • non deve verificare la sussistenza di un interesse personale del richiedente;
  • è tenuto a rispondere anche a richieste non perfettamente formalizzate, interpretandole come istanze di accesso civico generalizzato, salvo diversa qualificazione.

Interesse privato e motivazioni del richiedente

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che la valutazione dell’interesse che motiva la richiesta non costituisce elemento rilevante per determinare l’ammissibilità dell’istanza. L’accesso civico generalizzato, infatti, è espressamente riconosciuto a “chiunque”, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato, in discontinuità rispetto all’accesso documentale previsto dalla legge n. 241/1990. La già citata Adunanza Plenaria ha puntualizzato che l’interesse del richiedente non deve necessariamente essere altruistico o di rilevanza collettiva; è sufficiente che non sia pretestuoso o contrario ai principi di correttezza e buona fede.

In conclusione, sebbene l’ente destinatario dell’istanza abbia esercitato una legittima discrezionalità amministrativa nel valutare l’accesso, si raccomanda una lettura sistematica e sostanziale della normativa vigente, orientata al massimo rispetto del principio di trasparenza e alla facilitazione dell’accesso da parte dei cittadini.

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