tratto da giustizia-amministrativa.it

Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Presupposti – Quadro indiziario – Misure cautelari penali – Equivalenza

Gli “indizi” che vengono valutati dal prefetto in sede di informazione antimafia sono concettualmente gli stessi su cui è chiamato a pronunziarsi il giudice della prevenzione cautelare penale nella fase di adozione del sequestro cautelare di prevenzione, richiedendosi il raggiungimento non di un livello di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì di un quadro indiziario che renda la prospettazione accusatoria  “più probabile che non” (1).

 Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Giudizio penale – Accertamenti di fatto – Vincolatività – Valutazioni

Gli accertamenti di fatto cristallizzati nelle sentenze penali  fanno stato in qualsiasi altro processo ed anche nei procedimenti amministrativi, quale è quello volto ad emettere l’informativa antimafia, con salvezza della diversità delle le valutazioni, sullo stesso fatto, formulate dal giudice penale (anche cautelare) e dalla p.a., in prima battuta, e, successivamente,  dal giudice amministrativo. Peraltro una generale esigenza di non contraddizione dell’ordinamento giuridico impone, prima al prefetto e poi al giudice amministrativo, di tenere nella massima considerazione le definitive valutazioni indiziarie compiute (anteriormente) dal giudice penale in fase cautelare, anche e soprattutto ove diverse da quelle sostenute dalla parte pubblica accusatoria. (2).
In applicazione di tali principi il C.g.a. ha accolto l’appello cautelare, sospendendo l’informazione antimafia, in ragione: i) delle pronunce del Tribunale di Palermo – Sezione misure di prevenzione che, ritenendo di non condividere la ricostruzione proposta dal Procuratore della Repubblica di Palermo in ordine alla significatività degli “indizi” assunti quali elementi sintomatici di una possibile ingerenza da parte del padre dei soci nelle attività della società appellante, avevano respinto la proposta di adozione del sequestro sulla scorta del convincimento della liceità dei fondi investiti e dell’autonomia gestionale dei figli, posto che l’istanza era stata formulata sulla base di un quadro indiziario ritenuto non passibile di condivisione perché non sostenuto da concreti elementi univoci e concordanti; ii) dell’incontroverso rilievo che, rispetto a tali evidenze processuali già negativamente (e definitivamente) valutate nella sede cautelare della prevenzione penale, il Prefetto non aveva aggiunto alcun elemento di novità, quand’anche indiziario, né che aveva (convincentemente) argomentato circa le (eventuali) ragioni per cui potesse sostenersi che il giudice della prevenzione penale fosse incorso in un abbaglio o fosse comunque pervenuto a conclusioni non condivisibili.

(1) Conformi: C.g.a. 9 giugno 2025, nn. 472 e 448.

(2) Conformi: Quanto alla prima parte della massima, C.g.a., sez. giur., 22 novembre 2021, n. 1014.

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