tratto da biblus.acca.it

La valutazione dell’anomalia di un’offerta non deve essere condotta con un’analisi atomistica delle singole voci di costo, ma piuttosto secondo un criterio globale e sintetico dell’offerta stessa: è quanto sostenuto nella sentenza n. 5822/2025 del Consiglio di Stato. Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha natura inquisitoria finalizzata alla ricerca di errori puntuali, bensì mira ad accertare se, nel suo complesso, l’offerta possa garantire la corretta esecuzione del contratto. È dunque legittimo che il RUP concentri la sua attenzione sulle voci economicamente più significative, ritenute potenzialmente critiche per la sostenibilità del servizio.

Il Consiglio di Stato ribadisce che il RUP non è obbligato a richiedere chiarimenti su ogni elemento dell’offerta, ma può limitarsi a quelli che, sulla base di un’analisi tecnica, appaiono maggiormente determinanti. Tale orientamento è in linea con i precedenti giurisprudenziali (Cons. Stato, sez. III, n. 6430/2018; sez. V, n. 430/2018) e conferma la centralità della valutazione tecnica discrezionale, purché adeguatamente motivata.

Inoltre, durante il subprocedimento, è ammessa la possibilità per gli operatori economici di modulare alcune voci di costo, compensando eventuali errori o stime iniziali non perfettamente calibrate, purché la struttura e l’equilibrio complessivo dell’offerta restino invariati. Tale facoltà, tuttavia, non deve condurre ad una riformulazione sostanziale dell’offerta, pena la violazione dei principi di par condicio e immodificabilità della proposta.

Infine, il Consiglio di Stato ha stabilito che il giudice amministrativo può intervenire nella valutazione di anomalia soltanto in presenza di macroscopici vizi logici o istruttori. Solo qualora l’operato della stazione appaltante risulti affetto da manifesta illogicità o erroneità grave, è possibile una sostituzione del giudizio tecnico-amministrativo da parte dell’autorità giudiziaria (Cons. Stato, sez. III, n. 249/2020; n. 2953/2018).

Questa impostazione conferma che la valutazione dell’anomalia dell’offerta, pur essendo soggetta a controllo giurisdizionale, rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica e come tale gode di un margine di sindacabilità limitato.

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