Sentenza del 10/06/2025 n. 319/1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
Impugnazione dell’autotutela obbligatoria: errore riconoscibile
Il ricorso avverso il diniego di autotutela obbligatorio consente un sindacato pieno del giudice tributario, anche qualora l’atto “a monte” non sia stato impugnato, purché la relativa istanza sia presentata entro un anno dalla notifica dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente.
Tale principio è stato espresso dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno che ha parzialmente accolto il ricorso di due contribuenti, rideterminando le sanzioni irrogate, e confermato nel resto il contenuto dell’atto impositivo.
Nel caso di specie, i contribuenti avevano errato nella compilazione della dichiarazione di successione e, in particolare, nella valorizzazione delle quote societarie cadute in successione. A seguito della liquidazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, proponevano istanza di autotutela trattandosi di errore facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.
Secondo la Corte, a fronte dell’errore commesso, tuttavia, l’imposizione era corretta e non necessitava di essere emendata atteso che l’Ufficio aveva liquidato le imposte sulla base del corretto valore delle partecipazioni sociali.