tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 09/05/2025 n. 3524/11 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania

Coobbligati in solido e giudicato favorevole

Il coobbligato in solido può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato solo se nei suoi confronti non si è formato altro giudicato di segno opposto. Pertanto, la richiesta di estensione del giudicato favorevole reso nel giudizio promosso dalla venditrice è preclusa, qualora il coobbligato abbia proposto un giudizio autonomo, la cui definizione impedisce la suddetta deroga e fa rioperare in pieno il principio generale dell’efficacia inter partes del giudicato.

Sulla base di questo principio, già espresso dal giudice di legittimità (C. Cass. 19 novembre 2019, n. 29974 e C. Cass. 15 ottobre 2021, n. 28267), in linea con l’art. 1306 c.c., la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appello di due contribuenti.

Nel caso di specie, i ricorrenti, quali acquirenti, avevano concluso un contratto di compravendita di un immobile con una terza parte venditrice. Entrambe le parti avevano instaurato separatamente un giudizio per l’annullamento degli avvisi di rettifica e di liquidazione dell’imposta di registro e delle ipo-catastali. Mentre parte venditrice otteneva un giudicato pienamente favorevole, i ricorrenti avevano conseguito solo una sentenza di accoglimento parziale, passata poi in giudicato.

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