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Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Zonizzazione urbanistica – Zonizzazione acustica – Disallineamento – Confronto

Ai sensi del d.P.C.M. del 14 novembre del 1997, il territorio comunale è suddiviso in “aree acusticamente omogenee” che, tendenzialmente e logicamente, corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, come evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse; qualora sia dunque contestato il disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, occorre svolgere un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo (1).
Nel caso di specie, la sezione ha ritenuto che dalle norme tecniche si evincesse con chiarezza la destinazione esclusivamente industriale dell’area; di conseguenza, la zonizzazione acustica corretta non corrispondeva alla classe V ma alla classe VI.

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

Consiglio di Stato, sezione IV, 25 giugno 2025, n. 5529 – Pres. Carbone, Est. Conforti

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