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Beni pubblici – Patrimonio indisponibile dello Stato – Autotutela esecutiva – Condizioni di operatività

L’autotutela esecutiva di cui all’articolo 823, comma 2, del codice civile presuppone, per il suo legittimo esercizio, la dimostrazione che il bene in questione appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile, presumendosi da siffatta qualità, iuris et de iure, la sua preordinazione al soddisfacimento di determinati interessi pubblici. Viceversa, non richiede la prova del possesso anteriore o di un diritto di proprietà ininterrotto per oltre venti anni, non essendo i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile suscettibili di usucapione. (1).

 Beni pubblici – Patrimonio indisponibile dello Stato – Autotutela esecutiva – Competenza – Dirigente – Sgombero di proprietà comunali

Il potere di autotutela esecutiva possessoria sui beni di proprietà pubblica compete ai dirigenti, atteso che la riforma degli enti locali ha comportato l’affermazione di un principio generale in ordine alla distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione dell’amministrazione pubblica, riservando queste ultime alle figure amministrativo-dirigenziali. Tra queste ultime va annoverato il potere di sgombero di proprietà comunali che non ha contenuto politico, trattandosi di attività di mera gestione. (2).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 19 maggio 2023, n. 4987; sez. VI, 17 giugno 2022, n. 4964; Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3465.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 24 luglio 2023 n. 7235; sez. VI, 26 aprile 2018 nn. 2519 e 2520.

Consiglio di Stato, sezione VII, 13 giugno 2025, n. 5183 – Pres. Lipari, Est. Castorina

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