Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 8 Luglio, 2025
Categoria 05 Organi dei Comuni e delle Province
 
Sintesi/Massima

Il vicesindaco che sostituisce il sindaco ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale.

Testo

È stato chiesto di conoscere l’orientamento di questo Ministero riguardo l’ampiezza delle funzioni esercitabili dal Vicesindaco di un Comune (con popolazione superiore a 15.000 abitanti) durante la sostituzione del Sindaco ai sensi dell’art. 53, comma 2, del TUEL, allorché il primo cittadino, raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, sia sospeso dalla carica ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.  
Nella richiesta si specifica che essa discende dall’esigenza del Presidente del consiglio comunale il quale, dovendo convocare l’organo consiliare per l’approvazione di importanti atti amministrativi fra cui il bilancio di previsione dell’Ente, avrebbe la necessità di appurare se il Vicesindaco, nonché titolare di delega assessoriale, che per quanto dianzi esposto allo stato sostituisce il Sindaco attinto dalla predetta misura sospensiva, possa partecipare alla seduta consiliare esercitando il diritto di voto.
Al riguardo, nel parere di Prot. N. 30915 del 20/12/24, si osserva che secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel parere del 21 febbraio 1996, n. 94, allegato alla circolare n. 7/96 della Direzione Generale dell’Amministrazione Civile (Direzione Centrale delle Autonomie), le funzioni di componente con diritto di voto del consiglio comunale devono essere esercitate “personalmente dal titolare”, e ciò anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (nei quali comunque non è ammessa “delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive”). 
Con specifico riguardo ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, inoltre, questo Dipartimento, con parere in data 29 novembre 2005 (tuttora rispondente all’oggetto della richiesta di parere), richiamando il predetto parere del Consiglio di Stato (ed il successivo parere dello stesso Consiglio di Stato n. 501 del 14 giugno 2001), ha ribadito che “il vicesindaco non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale”.

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