Tratto da: Ministero Interno

 
Territorio e autonomie locali 8 Luglio, 2025
Categoria 13 Status degli Amministratori Locali
Sintesi/Massima

Nulla osta alla nomina ad assessore di un professionista (architetto, ingegnere o geometra) con delega alla Cultura o all’Ambiente, e non sussiste per tale assessore alcun obbligo di astenersi dall’esercizio di detta attività professionale ai sensi dell’art. 78, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, sempre che le materie ivi previste (urbanistica, edilizia e lavori pubblici) non rientrino indirettamente nell’esercizio della delega suddetta. Resta comunque fermo l’obbligo per lo stesso assessore di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti, non solo la materia urbanistica e/o di edilizia privata e pubblica, ma più in generale interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado, ai sensi del comma 2 del citato art. 78.

Testo

È stato chiesto di conoscere l’orientamento di questo Ministero riguardo all’applicabilità, in via analogica, dell’art. 78, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche agli amministratori che ricoprono in Giunta la carica di assessore in materie diverse dall’edilizia privata, dai lavori pubblici e dall’urbanistica e che, contemporaneamente, esercitano nel medesimo Ente la libera professione nei predetti ambiti (architetto, ingegnere, geometra). 
In particolare, nella richiesta di parere si chiede se l’obbligo di astensione dall’esercizio dell’attività professionale ivi previsto riguardi esclusivamente coloro che sono preposti, per delega del Sindaco, ai suddetti specifici settori (edilizia privata, lavori pubblici e urbanistica) o se il medesimo obbligo di astensione si estenda anche al professionista nominato dal Sindaco in un altro assessorato non attinente a detti settori (come ad esempio l’assessorato alla cultura o all’ambiente). 
Al riguardo, nel parere di Prot. N. 720 del 10/01/25, si osserva quanto segue: l’articolo 78, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone: al comma 2 che gli amministratori […] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore, o di parenti o affini fino al quarto grado; al comma 3 che i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
Orbene, come evidenziato dalla giurisprudenza la ratio di tale previsione normativa risiede nell’esigenza di evitare che il professionista tragga vantaggio nella sua attività professione dal mandato pubblico rivestito e di precludere, per ragioni di trasparenza e buon andamento dell’amministrazione dell’ente territoriale, che l’esercizio delle funzioni collegate a tale mandato sia sviato dall’interesse personale dell’amministratore. Tra i destinatari dell’obbligo di astensione rientrano, sia gli assessori ai quali siano state conferite deleghe nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e dei lavori pubblici, sia il Sindaco sul quale, come organo responsabile dell’amministrazione del Comune e presidente della giunta comunale, grava l’onere di sovraintendere su tutte le attività del Comune, anche su quelle delegate.
Ciò premesso, secondo le evidenze acquisite nel caso di specie nulla osta alla nomina ad assessore di un professionista (architetto, ingegnere o geometra) con delega alla Cultura o all’Ambiente, non rientrando tali deleghe nel novero di quelle contemplate dall’art. 78, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici), sempre che dette materie non rientrino indirettamente nell’esercizio della delega alla Cultura o all’Ambiente. Del pari, a parere di questo Ufficio per l’assessore, una volta nominato, non sussisterà alcun obbligo di astenersi dall’esercizio dell’attività professionale in materia edilizia (privata e pubblica) nel Comune in oggetto, con l’accortezza di cui sopra. E dunque sempre che detto obbligo di astensione non si renda necessario per effetto dell’indiretta inclusione delle suddette materie (urbanistica, edilizia e lavori pubblici) nell’esercizio, in concreto, della delega alla Cultura o all’Ambiente.
Sotto altro e diverso profilo, occorre rilevare che ai sensi del comma 2 della norma sopra citata lo stesso assessore dovrà comunque astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti, non solo la materia urbanistica e/o di edilizia privata e pubblica, ma più in generale interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado. Fermo restando che tale obbligo di astensione non si applicherà ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’assessore, o di suoi parenti o affini fino al quarto grado.

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