Il soccorso istruttorio può essere usato legittimamente anche per integrare documentazioni inerenti i requisiti speciali di partecipazione, ma solo se effettivamente posseduto dal concorrente entro il termine di presentazione delle offerte. È questa la pronuncia del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5343 del 18 giugno 2025.
L’origine della controversia risiede in una gara pubblica per l’affidamento di un appalto integrato. Un concorrente, al fine di soddisfare i requisiti tecnici richiesti, aveva indicato un raggruppamento temporaneo di progettisti come soggetto incaricato della progettazione. Nonostante il posizionamento in cima alla graduatoria provvisoria, la commissione ha rilevato la mancanza del modulo attestante i requisiti tecnici in capo al gruppo di progettisti.
Attivato il soccorso istruttorio, il concorrente ha trasmesso la documentazione mancante. Tuttavia, il RUP, in fase di verifica, ha riscontrato che i servizi elencati non soddisfacevano pienamente le condizioni richieste dal disciplinare. Dopo un’ulteriore interlocuzione, il concorrente ha prodotto un nuovo servizio tecnico, effettivamente idoneo, ma non presente nella documentazione iniziale.
Il RUP ha quindi disposto l’esclusione dell’operatore economico, esclusione impugnata con successo dinanzi al TAR Toscana, la cui sentenza è stata oggetto di appello da parte del secondo classificato.
L’appellante ha contestato la pronuncia di primo grado sotto vari profili:
- l’erronea applicazione del meccanismo bifasico del soccorso istruttorio: le integrazioni successive avrebbero dovuto riguardare solo documentazione già trasmessa nella prima fase e non elementi completamente nuovi;
- la presunta violazione del divieto di commistione tra offerta e documentazione amministrativa: il soccorso istruttorio si era attivato dopo l’apertura delle offerte tecniche ed economiche;
- l’irrilevanza del possesso effettivo dei requisiti al di fuori dei termini e modalità stabiliti dal bando: questo avrebbe reso illegittima ogni sanatoria ex post.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ribadendo che l’integrazione documentale in oggetto non ha comportato un’alterazione dell’offerta né ha inciso negativamente sulla par condicio tra i concorrenti.
Verso una nuova lettura del soccorso istruttorio?
La pronuncia del Consiglio di Stato scardina l’impostazione più rigida secondo la quale era esclusa la possibilità di sanare ex post carenze riguardanti i requisiti di qualificazione tecnica, ritenendoli parte integrante dell’offerta tecnica e pertanto non (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870). Anche il soccorso procedimentale, attivabile in sede processuale, era stato ritenuto inapplicabile a tali profili (Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2024, n. 3522).
La nuova pronuncia riconosce che non sempre i requisiti speciali coincidono con il contenuto dell’offerta tecnica. Di conseguenza, laddove non vi sia una commistione insuperabile tra qualificazione e valutazione qualitativa, è ammissibile una loro dimostrazione integrativa tramite soccorso.