Uno dei principali nodi interpretativi affrontati nella sentenza del TAR Lazio 12645/2025, riguarda la possibilità, per l’operatore economico, di formulare un’offerta contenente ribassi anche sui costi della manodopera. Il TAR ha precisato che l’applicazione di un ribasso sul costo del lavoro non costituisce, di per sé, causa di esclusione automatica dell’offerta, ma impone l’attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia previsto dall’art. 110 del nuovo Codice. In tale ambito, l’onere giustificativo ricade sull’offerente, il quale dovrà fornire elementi tecnici idonei a comprovare la sostenibilità economico-organizzativa della proposta, nel rispetto dei minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La controversia oggetto del giudizio era sorta nell’ambito di una procedura di gara per la manutenzione di edifici pubblici, nella quale l’operatore economico risultato aggiudicatario aveva presentato un’offerta contenente un significativo ribasso, incluso quello riferito ai costi della manodopera. La stazione appaltante, valutate positivamente le giustificazioni fornite, aveva disposto l’aggiudicazione. Il concorrente secondo classificato ha impugnato il provvedimento, sostenendo l’insufficienza del margine utile e la mancanza di disciplina sui criteri ambientali minimi (CAM) nella documentazione di gara.
Il TAR ha ribadito un principio già consolidato in giurisprudenza: il giudizio sulla congruità dell’offerta costituisce una valutazione di natura tecnico-discrezionale. Pertanto, il controllo giurisdizionale può intervenire solo nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, senza potersi sostituire alla pubblica amministrazione nella funzione valutativa. Nel caso in esame, il RUP, a fronte del sospetto di anomalia, ha attivato un’istruttoria adeguata, richiedendo chiarimenti all’operatore aggiudicatario, il quale ha fornito una relazione tecnica articolata, comprensiva del numero degli addetti impiegati, delle ore lavorative previste e del relativo costo orario. Il giudice amministrativo ha ritenuto che, in presenza di tali giustificazioni, la motivazione dell’amministrazione possa anche essere sintetica, purché sia possibile desumerne la coerenza logica e l’adeguatezza dell’analisi svolta.
I CAM nella lex specialis: obblighi eterointegrati e principio di interpretazione funzionale
Altro aspetto centrale della decisione ha riguardato la questione dell’assenza, nella documentazione di gara, di riferimenti espliciti ai criteri ambientali minimi. Il TAR ha affermato con chiarezza che i CAM, ai sensi della normativa vigente, hanno carattere cogente e si integrano automaticamente nella lex specialis, anche qualora non siano stati formalmente richiamati.
Secondo il Collegio, una lettura sistematica della documentazione di gara, in ossequio ai principi di legalità, buon andamento e fiducia tra amministrazione e operatori economici, consente di ritenere comunque validamente operativi tali requisiti ambientali. L’interprete, pertanto, deve privilegiare una lettura funzionale della lex specialis, evitando approcci eccessivamente formalistici che ostacolino l’efficacia e l’efficienza della procedura.