tratto da biblus.acca.it

Accesso agli atti e oscuramento dell’offerta tecnica: sono questi i punti focali della sentenza 5547/2025 del Consiglio di Stato.

La controversia ha origine da una gara per l’affidamento di servizi, nella quale l’amministrazione procedente aveva aggiudicato il contratto ad un operatore economico, omettendo la pubblicazione integrale dell’offerta tecnica. Un’impresa classificatasi tra i primi cinque aveva richiesto l’accesso completo alla proposta tecnica dell’aggiudicatario per verificarne la coerenza con gli esiti della procedura. La richiesta era stata parzialmente respinta, a seguito dell’opposizione della società contro interessata, che aveva invocato la tutela del know-how industriale. Il successivo ricorso ex art. 116 c.p.a. era stato dichiarato inammissibile dal TAR per tardività e carenza di motivazione. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha ribaltato la decisione di primo grado, delineando con precisione i presupposti di legittimità dell’accesso.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 35 del Codice riconosce ai primi 5 classificati il diritto di accesso agli atti “al fine di tutelare in giudizio le proprie posizioni soggettive”, escludendo la necessità di dimostrare un interesse specifico o attuale. Tale diritto può subire limitazioni solo in presenza di segreti tecnici o commerciali, purché adeguatamente documentati e motivati, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo. Tuttavia, se la documentazione richiesta è indispensabile per la difesa in giudizio, il diritto di accesso assume prevalenza.

La sentenza ribadisce che un’opposizione fondata su richiami generici al know-how o all’esperienza aziendale, senza riscontro oggettivo e specifico, non è idonea a precludere l’accesso. In particolare, nei servizi ordinari, l’offerta tecnica non può essere automaticamente qualificata come segreto commerciale, specie quando i contenuti sono stati oggetto di valutazione da parte della commissione e hanno contribuito all’attribuzione del punteggio.

Decorrenza dei termini: quando scatta il rito accelerato

Uno dei profili centrali della decisione riguarda la decorrenza del termine decadenziale per attivare il “rito accelerato” di cui all’art. 116 del Codice del processo amministrativo. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il termine di 10 giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del nuovo Codice decorre non dalla comunicazione dell’aggiudicazione, ma dalla ricezione del provvedimento – espresso o tacito – che concede o nega l’accesso. In assenza di pubblicazione automatica dei documenti, l’operatore economico non può essere considerato edotto del contenuto degli atti, con conseguente posticipo del dies a quo. Ne deriva che la mancata ostensione della documentazione tecnica all’atto dell’aggiudicazione impedisce l’attivazione tempestiva del rimedio giurisdizionale, a meno di una successiva formale comunicazione.

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