tratto da biblus.acca.it

Grazie ad un emendamento al D.L. 75/2025 non sarà più necessario attendere i decreti ministeriali per applicare i Criteri ambientali minimi nei lavori di ristrutturazione.

La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento al decreto Infrastrutture (D.L. 75/2025) che prevede l’applicazione diretta e immediata dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti per interventi di ristrutturazione, compresi quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione.

L’emendamento, firmato da Mauro Rotelli e sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza, interviene sul comma 2 dell’articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), superando la distinzione temporale tra progetti nuovi ed esistenti.

Per effetto della modifica, l’applicazione dei CAM nei lavori di ristrutturazione non sarà più subordinata all’adozione di “adeguati” decreti ministeriali da parte del MASE, ma sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito il testo dell’articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal D.L. 75/2025. In rosso è evidenziata la parte che sarà integralmente sostituita dall’emendamento approvato il 2 luglio.

Art. 57 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (originale) Art. 57 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (modificato dall’emendamento)
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall’articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall’articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

L’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 prevede l’obbligo di inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM nella documentazione progettuale e di gara degli appalti pubblici.

In ambito di interventi edilizi, i CAM di riferimento sono quelli contenuti nel D.M. 256/2022.

Ti consiglio la lettura dei nostri approfondimenti su:

Torna in alto