Sentenza del 31/03/2025 n. 181/7 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto
Decreto ingiuntivo e atto di transazione enunciato
Il decreto ingiuntivo, ove idoneo a identificare soggettivamente e oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, rappresenta una fattispecie di enunciazione ai fini dell’imposta di registro. Pertanto, in sede di registrazione del primo (decreto ingiuntivo), pur non verificandosi un caso d’uso, si renderà, comunque, dovuta l’imposta applicabile al secondo atto (negozio enunciato).
Sulla scorta della recente giurisprudenza di Cassazione (C. Cass. 23 gennaio 2024, n. 2296 e C. Cass. 25 gennaio 2024, n. 2443), la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto, ha confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione impugnato.
Nella fattispecie, l’Ufficio ha ritenuto applicabile l’imposta di registro nella misura proporzionale con riguardo sia al decreto ingiuntivo richiesto sia all’atto transattivo enunciato nel provvedimento monitorio.