Impresa e imprenditore – Mafia e criminalità organizzata – Informazione antimafia – Presupposti – Motivazione – Rapporto parentela – Insufficienza
È illegittima l’informazione antimafia motivata in ragione del rapporto di parentela con soggetto imputato in un procedimento penale di associazione per delinquere di stampo mafioso, laddove non vengano forniti elementi in ordine alla concreta possibilità che detto soggetto, da tempo non più convivente con la persona destinataria dell’informativa, ne possa influenzare le scelte imprenditoriali. (1).
Impresa e imprenditore – Mafia e criminalità organizzata – Informazione antimafia – Sentenza patteggiamento – Condanna – Insufficienza – Derubricazione
L’informazione antimafia motivata in ragione di una condanna ex art. 444 c.p.p. per il reato di bancarotta semplice, così derubricato rispetto alla contestazione di bancarotta fraudolenta, è illegittima sia in ragione di detta derubricazione che in ragione del rilievo che la c.d. “riforma Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha limitato l’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento. (2).
Impresa e imprenditore – Mafia e criminalità organizzata – Informazione antimafia – Sentenza patteggiamento – Condanna – Insufficienza – Riforma – Effetti extrapenali – Limitazione
La riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex art. 444 c.p.p., operata dalla c.d. “riforma Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) incide necessariamente anche sulle disposizioni contenute nel c.d. Codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), che disciplinano la documentazione antimafia, costantemente considerate dalla giurisprudenza quali “norme diverse da quelle penali”, perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, per cui persino in riferimento a uno dei reati ritenuti ostativi, ai sensi dell’art. 67, comma 8, di tale odice (com’è il 416 bis c.p.), la sentenza di patteggiamento non può (più) ritenersi equiparata alla sentenza di condanna. (3).
Il comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p. come sostituito dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, comma 1, del medesimo d.Lgs. n. 150 del 2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, prevede che “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.
(1) Conformi: In senso analogo Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2024, n. 1925 e Cons. Stato, sez. III, 30 marzo 2023, n. 3285 secondo cui in tema di interdittiva antimafia, per quanto attiene, in particolare, ai legami familiari e ai rapporti di parentela o affinità, il rapporto parentale riveste rilevanza ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia solo laddove lo stesso per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.
(2) Conformi: Quanto al secondo rilievo cfr. nota massima seguente
(3) Conformi: C.g.a., sez. giur., 28 giugno 2023, n. 209, ord; 15 maggio 2023, n. 149, ord.