tratto da giustizia-amministrativa.it

Ambiente – Autorizzazione integrata ambientale – Modifiche sostanziali – Silenzio assenso – Contrasto con la disciplina europea – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Va rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: «Se l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE deve essere interpretato nel senso che esso osti a una disciplina interna (come quella vigente in Italia ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 1, d.lgs. 152/2006) la quale preveda che, a seguito della comunicazione con cui il gestore informa l’autorità competente che intende apportare una modifica alla propria installazione, da lui qualificata non sostanziale, decorso un termine di sessanta giorni, nel silenzio dell’autorità competente, la modifica sia comunque tacitamente autorizzata, anche qualora risultasse in seguito trattarsi di una modifica sostanziale». (1).
La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 58 del 26 giugno 2025.

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, ordinanza 3 giugno 2025, n. 506 – Pres. Gabbricci, Est. Fede

Torna in alto