Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 30 Giugno, 2025
Categoria 05.02.04 Convocazione e presidenza
 
 
Sintesi/Massima

Nel caso esaminato, il presidente è stato eletto in conformità alla disposizione statutaria secondo cui la nomina presidenziale deve avvenire nella prima seduta del consiglio successiva all’entrata in vigore della modifica statutaria istitutiva di tale figura.

Testo

(Parere n.15738 del 20.5.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito alla operatività di una modifica statutaria relativa all’istituzione della figura del presidente del consiglio ed alla successiva nomina dello stesso nel comune di …, ente avente una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. È stato rappresentato che l’ente in oggetto ha convocato il primo consiglio il 30 giugno 2022. In seguito, il consiglio comunale con delibera n.31 del 19 novembre 2022 ha modificato lo statuto ed ha previsto l’istituzione della figura del presidente del consiglio. Nella prima seduta utile successiva all’entrata in vigore del nuovo statuto comunale, tenutasi in data 31 gennaio 2023, è stato nominato il presidente del consiglio comunale. In merito alla nomina del presidente l’art.39 del d.lgs. n.267/2000 dispone che “… nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”. Nel caso in esame, lo statuto dell’ente ha previsto, all’articolo 9 bis, comma 1, “Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto, a scrutinio segreto, tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all’entrata in vigore del presente articolo …”. Ad avviso di quest’Ufficio, il presidente è stato eletto in conformità alla disposizione statutaria secondo cui la nomina del presidente deve avvenire nella prima seduta del consiglio successiva all’entrata in vigore della modifica statutaria di cui all’art.9 bis che ha istituito la figura del presidente.

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